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Data: 07/09/2021 06:00:00 - Autore: Mario di Salvia
Istanza di fallimento e vaglio indici dimensionali[Torna su]
Costa caro al creditore proporre il fallimento della debitrice senza aver preventivamente vagliato la coesistenza degli indici dimensionali dell'obbligata. Il Tribunale di Avellino decide una controversia tra una persona fisica ed una srl campana affermando che il solo accertamento di poste debitorie superiori alla soglia dei 30.000 euro prevista ex art 15 L.F. non è dimostrazione sufficiente dello stato di insolvenza idoneo alla declaratoria di fallimento del debitore. L'adita Autorità con il recente provvedimento (sotto allegato), conferma tralatizi princìpi in tema, interpolando nella corretta interpretazione più volte fornita dalla Cassazione gli artt. 1 e 15 L.F. La base documentale per il giudizio di fallibilità[Torna su]
La base documentale imprescindibile per il complessivo giudizio di fallibilità deve essere anche la verifica del superamento dei limiti dimensionali della impresa debitrice, delineati proprio dal citato art 1 L.F. ovvero: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di fallimento superiore ad € 300.000, attivo ovviamente da desumersi attingendo ai criteri ex art. 2424 c.c.; - un ricavo lordo di ammontare complessivo annuo sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento superiore ad € 200.000; ricavi da desumere attingendo come è noto alle voci nn. 1 e 5 del conto economico ex art 2425 c.c. lett a); - debiti anche non scaduti di ammontare superiore a € 500.000 a considerarsi valutando l'esposizione complessiva del debitore nella quale dovranno stimarsi non solo i debiti già sorti e riportati al passivo del bilancio ma anche quelli contestati in tutto o in parte e finanche quelli oggetto di controversia. Rigetto istanza di fallimento e condanna del creditore alle spese di lite[Torna su]
Ebbene il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ha indotto il Tribunale irpino non solo a rigettare l'istanza di fallimento del creditore ma pure a condannare l'istante alle spese di lite, avendo avuto quest'ultimo la possibilità di attingere preventivamente ai bilanci della resistente verificando compiutamente i previsti limiti ex art 1 L.F. |
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