|
Data: 30/08/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Opposizione a sanzione amministrativa: se la P.A. non si costituisce[Torna su] L'amministrazione che non si costituisce e resta contumace nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non adempie all'onere probatorio a suo carico, ovvero, in presenza di contestazione circa il dispositivo utilizzato per l'accertamento, depositare documentazione attestante la funzionalità dell'apparecchiatura stessa, ovvero la taratura e l'omologa della strumentazione utilizzata. Ciò giustifica l'accoglimento dell'istanza dell'automobilista sanzionato e il conseguente annullamento del verbale impugnato. Tanto ha deciso il Giudice di Pace di Grumello del Monte nella sentenza n. 97/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso avverso ordinanza ingiunzione avanzato da un conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, che era stato sanzionato per violazione del limiti di velocità ai sensi dell'art. 142 comma 9 del Codice della Strada. Innanzi al giudice onorario, l'opponente eccepisce la mancanza di documentazione attestante la taratura e l'omologa della strumentazione utilizzata. A fronte di tali specifiche critiche, tuttavia, l'amministrazione non si costituisce in giudizio e resta contumace per tutta la durata del procedimento. Ciò determina l'accoglimento del ricorso. Verifiche periodiche di funzionalità e taratura[Torna su] Il Giudice di Pace, a sostegno della sua decisione, richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015. In tale occasione, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Per approfondimenti: Multa annullata se l'amministrazione non si costituisce in giudizio Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente ha specificamente contestato la sussistenza della taratura e del controllo sulla funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione contestata. Sarebbe dunque stato onere della Pubblica Amministrazione, rimasta contumace, dimostrare ex art. 2697 c.c. di avere effettuato la verifica periodica di funzionalità e di taratura dell'apparecchiatura. La posizione dell'amministrazione[Torna su] Come ribadito in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, ord. n. 1921/2019) che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, "all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione". Nel caso di specie non risultano prodotti dall'amministrazione gli atti relativi all'accertamento, tra l'altro richiesti anche in corso di causa, come il certificato di taratura del sistema utilizzato per il rilevamento della velocità o comunqu attestante il controllo dell'apparecchiatura impiegata. Per tali ragioni il ricorso viene accolto, con conseguente annullamento del verbale impugnato. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
|
|