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Data: 31/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
L'avvocato non può ricorrere alla pubblicità ingannevole o comparativa[Torna su]
Viola il codice deontologico e deve essere sottoposta al procedimento disciplinato la professionista che sul proprio sito internet pubblicizza prezzi irrisori per le proprie prestazioni e ricorre alla pubblicità comparativa. Il messaggio trasmesso in questo modo non solo è ingannevole, ma risulta anche lesivo della dignità e del decoro dell'Avvocatura. Questo in sintesi il motivo per il quale il CNF, con la sentenza n. 75/2021 (sotto allegata) ha deciso di rinviare un'Avvocata del Foro di Padova al Consiglio distrettuale, che in prima battuta ha archiviato il procedimento a suo carico. Ricorso del COA al CNF contro l'archiviazione del Consiglio di Disciplina[Torna su]
Il COA di Padova ricorre contro un provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Veneto con cui è stata disposta l'archiviazione di un procedimento a carico di una professionale iscritta. Il ricorso si fonda sulla segnalazione di un cittadino, che ha chiesto di restare anonimo, relativa all'esistenza di un sito internet con il quale la professionista denunciata reclamizzava la sua attività evidenziando prezzi bassi per le sue prestazioni, primi appuntamenti gratuiti, tariffe irrisorie e riscossione dei compensi solo a fine incarico. Il COA, ricevuta la segnalazione, la comunicava al Consiglio Distrettuale di disciplina, che invitava la professionista a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio, concluso l'esame dei fatti, archiviava il procedimento (anche perché ha ritenuto impossibile risalire all'identità di chi ha presentato l'esposto) ritenendo non ingannevole quanto pubblicato sul sito, non irrisori i compensi indicati e nel complesso la pubblicità conforme a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 247/2012. Per il COA l'iscritta la violato il codice deontologico[Torna su]
Ricorre al CNF il COA di Padova per le seguenti ragioni:
Vietata la pubblicità che usa il termine "gratuito"[Torna su]
Il CNF accoglie il ricorso del COA rimettendo gli atti al Consiglio Distrettuale Veneto per proseguire il procedimento disciplinare. Ha ragione infatti il COA quando contesta le rilevanza, ai fini dell'archiviazione, della richiesta di anonimato dell'esponente. Il potere di procedere a livello disciplinare non è condizionato dall'anonimato della denuncia. L'archiviazione è ammessa solo quando l'anonimato rende impossibile ottenere chiarimenti sull'esposto, ma quanto non si è verificato nel caso di specie, perché i fatti sono stati riscontrati dalla semplice visione e analisi del sito internet. Da accogliere anche il secondo motivo con cui si evidenzia la violazione degli articoli 17 e 35 del Codice Deontologico. Del reato il CNF ha già affermato il "divieto di adoperare forme di "pubblicità" professionale comparativa ed autocelebrativa e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (…) e che vìola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad esempio l'uso del termine gratuito". Per il CNF quindi "La motivazione estesa, che dà rilievo alla non ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque, tralascia di considerare gli elementi ulteriori che rendono le informazioni sull'attività professionale conformi al codice deontologico." |
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