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Data: 29/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Avvocati stabiliti: obbligo di "agire d'intesa"[Torna su]
Il CNF con il parere n. 37/2021 dell'8 luglio (sotto allegato) ha fornito alcuni importanti chiarimenti al Consiglio dell'ordine di Vercelli, che gli ha sottoposto diversi quesiti in merito all'applicazione del concetto "agire d'intesa" per gli avvocati stabiliti, previsto dall'art. 8 del dlgs n. 96/2001, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea 98/5/CE finalizzata a facilitare e l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Il suddetto articolo 8, dedicato alle prestazioni giudiziali, prevede che: "1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito." Ricordiamo che gli avvocati stabiliti sono avvocati di uno Stato europeo che vogliono esercitare la professione in un altro Paese UE. Per i primi tre anni di esercizio nel Paese UE che li ospita però l'avvocato "stabilito" è soggetto a delle regole particolari come l'iscrizione in una sezione particolare dell'albo e l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato italiano nelle controversie giudiziali. COA di Vercelli: quesiti sulla dichiarazione[Torna su]
Il COA di Vercelli si rivolge al CNF proprio per avere chiarimenti sul funzionamento pratico dell'obbligo di "agire d'intesa" che grava sull'avvocato stabilito. Questi i quesiti:
CNF: la dichiarazione va depositata prima di ogni controversia[Torna su]
Il CNF risponde ai quesiti del COA di Vercelli, chiarendo che la dichiarazione d'intesa non deve essere depositata in sede d'iscrizione, ma prima di ogni controversia giudiziale trattata dall'avvocato stabilito. Per quanto riguarda il domicilio invece vale quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 247/2012, che contiene la disciplina dell'ordinamento della professione forense. L'art. 7 contenente le prescrizioni per il domicilio prevede che "L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente (…) Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti (...) anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio." Leggi anche Avvocati "stabiliti": gli Ordini mettono i paletti |
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