Data: 11/09/2021 06:00:00 - Autore: Andrea Casella

Decreto ingiuntivo e messaggi WhatsApp

Con decreto n. 2399 depositato in data 25.06.2021, il Giudice di Pace di Latina accoglieva un ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. ritenendo idonea prova scritta la stampa di messaggi Whatsapp da cui emergeva l'esistenza del credito.

La vicenda

La causa, patrocinata dallo scrivente, prendeva le mosse da un inadempimento dell'obbligazione di pagamento nell'ambito di una compravendita di due animali da compagnia.
Il venditore, pur avendo regolarmente consegnato all'acquirente gli animali (due cani di piccola taglia) si vedeva negare da quest'ultimo il pagamento del prezzo.
Il venditore indirizzava all'acquirente numerosi solleciti, sia a mezzo del telefono sia a mezzo della famosa app di messaggistica denominata Whatsapp, ora di propriet� di Facebook Inc.
Di tali messaggi, quindi, rimaneva traccia nella memoria della app, nonch� dello smartphone.
In un'occasione di scambio di messaggi, l'acquirente formulava una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., dispensando, peraltro, il venditore dalla dimostrazione del rapporto fondamentale:
L'acquirente: "Ciao F. va bene per me 200 [euro] alla volta � perfetto. Quanto vuoi per tutti e due, cos� mi organizzo. Ogni volta ti mando foto [del pagamento]".
Il venditore: "P. per tutte e due 1400, visto che saku [il cane] � piccola e io non l'avrei venduta come fattrice".
L'acquirente: "Ok perfetto, va bene, ogni volta scaliamo ok, ogni fine settimana ti carico".

I messaggi WhatsApp costituiscono prova documentale

Il Giudice riteneva i messaggi Whatsapp sufficiente prova scritta ex artt. 633 ss. c.p.c. in quanto, come evidenziato nel ricorso sulla scorta di precedenti in materia di SMS (ex plurimis: Cassazione, Sez. I, n. 19155 del 17.07.2019), l'app Whatsapp si serve, per funzionare, dell'utenza telefonica di mittente e destinatario.
Pertanto, i messaggi Whatsapp, cos� come gli SMS, sono da considerarsi alla stregua di qualunque altra prova documentale, in quanto rientrano nelle riproduzioni informatiche e rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c.


Avv. Andrea Casella
e-mail: casella_andrea@libero.it


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