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Data: 09/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Avvocato domiciliatario e compenso[Torna su]
All'avvocato domiciliatario spetta il compenso previsto per la fase di studio della pratica se partecipa anche a una sola udienza perché in tal caso si presuppone che debba studiare la pratica per poter replicare a eccezioni e deduzioni di controparte e per rispondere alle consuete richieste di chiarimenti avanzate generalmente dal giudice. Da rigettare quindi per questo e altri motivi il ricorso dell'assistito, che ha contestato il riconoscimento alla domiciliataria del compenso per questa attività, che tra l'altro lo stesso ha dichiarato aver svolto in suo favore. Chiarimento importante contenuto nell'ordinanza n. 23456/2021 (sotto allegata) della Corte di Cassazione. La vicenda processualeUna professionista ricorre ai sensi dell'art. 702 bis c.p per il pagamento delle prestazioni svolte in qualità di domiciliatario in diversi procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolto il resistente. Intanto quest'ultimo con atto di citazione agisce in giudizio, citando la professionista al fine di far accertare che le somme dalla stessa richieste in realtà non sono dovute per l'attività svolta e chiedendo di limitare l'importo a € 900,00 alla luce degli acconti pari a € 650,00 già versati. Il Tribunale accoglie in parte la domanda della professionista condannando controparte a pagare alla domicilitaria € 1.107,92 oltre interessi e spese del grado di giudizio. Alla domiciliataria non è dovuto il compenso per la fase studio[Torna su]
Parte soccombente però contesta la decisione ricorrendo in sede di Cassazione, innanzi alla quale solleva diversi motivi di doglianza tra i quali merita di essere analizzato il secondo, con il quale contesta il riconoscimento alla domiciliataria anche del compenso previsto per la fase di studio della controversia, essendosi la stessa limitata a compiere le tipiche attività previste dalla domiciliazione. Compenso per la fase studio alla domiciliataria che partecipa a un'udienza[Torna su]
La Cassazione, dopo avere analizzato anche gli altri quattro motivi del ricorso, lo rigetta. Il secondo motivo in particolare per la Corte è inammissibile perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compenso per la fase di studio deve essere riconosciuto al domiciliatario quando prende parte a una o più udienze. In questi casi infatti si presuppone che il professionista, per prendere parte alle udienze, abbia dovuto studiare la pratica per essere in grado di rispondere a eventuali eccezioni o deduzioni della controparte in causa e anche per fornire al giudice i necessari chiarimenti che in genere vengono richiesti alle parti. Nel caso di specie è stata dimostrata la partecipazione della domiciliataria almeno a un'udienza, come riconosciuto tra l'altro dallo stesso ricorrente nel ricorso, il quale afferma espressamente di essersi accordato con la domiciliataria per il riconoscimento di un compenso complessivo di 200 euro "… per l'intera fase introduttiva compresa la prima udienza di comparizione di tutte e tre le cause." |
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