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Data: 01/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate Bonus prima casa anche se l'alloggio acquistato con le agevolazioni è diventato ufficio Per il contribuente rileva solo la destinazione catastale dell'immobile Per le agevolazioni prima casa non è rilevante l'uso concreto dell'immobile Bonus prima casa anche se l'alloggio acquistato con le agevolazioni è diventato ufficioLe agevolazioni prima casa spettano al contribuente che in precedenza ha acquistato un immobile beneficiando delle stesse e poi lo ha destinato a ufficio. A rilevare infatti è la destinazione catastale dello stesso e non l'uso che il titolare ne fa. Nel caso di specie poi è emerso che il contribuente ha acquistato il secondo immobile per il quale ha beneficiato delle agevolazioni dopo che il precedente era diventato ufficio per cui non ha detto il falso quando ha dichiarato di non essere titolare di "altra abitazione" come richiede la legge ai fini dell'applicazione ridotta dell'imposta di registro. Precisazioni molto importanti, contenute nell'ordinanza n. 22560/2021 della Corte di Cassazione (sotto allegata). La vicenda processualeUn contribuente impugna l'avviso di liquidazione relativo al mutuo stipulato e assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata per l'acquisto della prima casa. L'Agenzia ha infatti accertato che al momento dell'acquisto del suddetto immobile il contribuente risultava già titolare di altra casa di abitazione acquistata e che un mese prima rispetto all'acquisto dell'immobile per il quale aveva ottenuto il mutuo, aveva mutato la destinazione dell'abitazione in ufficio.Per il contribuente l'avviso difettava di motivazione perché al momento dell'acquisto non risultata titolare di una casa di abitazione. Il ricorso viene accolto in primo grado, ma l'Agenzia delle Entrate appella la decisione perché a suo dire il cambio di destinazione è avvenuto solo per eludere le norme che contemplano l'agevolazione. Al momento dell'acquisito dell'immobile il contribuente aveva già una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, il mutamento era quindi fittizio, effettuato solo per usufruire per la seconda volta delle agevolazioni. Per il contribuente rileva solo la destinazione catastale dell'immobileIl contribuente contesta davanti alla Corte di Cassazione la decisione della Corte di Appello che accoglie le rimostranze dell'Agenzia delle Entrate, sollevando tre motivi.
Per le agevolazioni prima casa non è rilevante l'uso concreto dell'immobileLa Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo. La Corte ricorda che per beneficiare dell'aliquota agevolata del 2% sugli atti traslativi onerosi di immobili abitativi l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile sito nel Comune in cui si trova quello da acquistare. Nel caso di specie è emerso che il contribuente era si titolare di un immobile, ma la sua destinazione era già stata mutata, per cui la sua dichiarazione non può ritenersi falsa. La Corte vuole infatti dare continuità all'orientamento secondo il quale, per beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario non essere titolari di altra "casa di abitazione" nello stesso Comune in cui si trova quello da acquistare, senza che rilevi l'"idoneità dell'immobile". Non rileva insomma per la Corte la situazione soggettiva del contribuente o l'utilizzo che in concreto lo stesso fa del bene. L'unico aspetto che rileva è infatti il requisito oggettivo della classificazione catastale dell'immobile. |
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