Data: 05/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Minacce e licenziamento

[Torna su]

Confermato il licenziamento irrogato dalla societ� datrice al dipendente, che ha minacciato i colleghi per chiedere loro di ritrattare le dichiarazioni rese in un pregresso procedimento disciplinare e per aver omesso di comunicare i carichi pendenti richiesti. Per la Cassazione la fondatezza dell'eccezione relativa all'omessa comunicazione dei risultati del casellario � superata dalla gravit� della condotta minacciosa del dipendente risultata intenzionale e ai limiti della rilevanza penale. Scontato che in presenza di una simile condotta la societ� datrice perda la fiducia nel proprio dipendente, tanto pi� se lo stesso, come nel caso di specie, ricopre la carica di supervisore. Precisazioni contenute nell'ordinanza n. 23068/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Un dipendente si rivolge al Tribunale per far dichiarare l'illegittimit� del licenziamento irrogato nei suoi confronti dalla s.p.a datrice, relativamente alla contestata condotta di minacce che lo stesso avrebbe rivolto ad alcuni colleghi, per costringerli a ritirare le dichiarazioni rese in un precedente procedimento disciplinare e per aver omesso di comunicare i carichi pendenti iscritti a suo carico nel casellario giudiziale. La domanda per� viene rigettata in primo grado come in appello.

Tardivo l'addebito dell'omessa comunicazione dei carichi pendenti

[Torna su]

Risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio il lavoratore ricorre quindi in Cassazione innanzi alla quale solleva due motivi di ricorso.

  • Con il primo fa valere la violazione dell'art. 2119 c.c perch� la Corte di Appello non ha seguito e rispettato i criteri dettati dalla Cassazione per giungere al giudizio di responsabilit� del dipendente e alla conseguente irrogazione del licenziamento per giusta causa.
  • Con il secondo deduce invece la nullit� del procedimento e della motivazione ritenuta meramente apparente con cui � stata rigettata l'eccezione di tardivit� della contestazione relativa all'omessa comunicazione dei carichi pendenti iscritti nel casellario giudiziario.

Minacce ai colleghi gravi e intenzionali giustificano il licenziamento

[Torna su]

La Cassazione rigetta il ricorso, partendo dall'analisi del secondo motivo di ricorso con il quale il lavoratore vorrebbe ottenere l'accoglimento dell'eccezione di tardivit� della contestazione anche in riferimento al primo addebito, facendo presente che la Corte di appello ha ritenuto sufficiente, nonostante la tardivit� del secondo addebito (relativo all'omessa comunicazione dei carichi pendenti), la gravit� del primo per ritenere sussistente la giusta causa di recesso.

La Cassazione infatti ritiene che la Corte abbia ben motivato in merito alla necessit� dell'avvio di una verifica interna sui fatti a carico del ricorrente e sulle dimensioni della societ� datrice, la cui complessit� organizzativa ha sicuramente comportato una dilatazione dei tempi per avviare la procedura ed eseguire l'indagine. Il tutto conformemente a quanto gi� affermato dalla Cassazione, per la quale "il requisito della immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, potendo essere compatibili, nei limiti della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto da parte del datore di lavoro, con un intervallo di tempo pi� o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessit� della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo."

Infondato anche il primo motivo del ricorso perch� la decisione del giudice dell'impugnazione � aderente al dettato dell'art. 2119 c.c. La condotta del lavoratore, ha affermato correttamente la Corte di Appello, deve infatti ritenersi intenzionale e "spinta fino ai limiti della rilevanza penale", conclusione che risulta avvalorata dall'omessa comunicazione da parte del dipendente dei suoi precedenti penali. Elementi che hanno contribuito a fare in modo che la societ� datrice acquisisse maggiore consapevolezza delle condotte del dipendente, abituato a comportamenti penalmente perseguibili che non sono in linea con la posizione gerarchica rivestita e che legittimano il venir meno della fiducia da parte della societ� datrice sull'esatto adempimento delle prestazioni a cui era stato adibito.

Leggi anche Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo


Tutte le notizie