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Data: 06/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Termini di presentazione delle prove per i compensi dell'avvocato[Torna su]
L'avvocato che agisce per ottenere il pagamento dei propri compensi oggetto di contestazione da parte del cliente ha tempo fino alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al tribunale in composizione collegiale, dopo il mutamento del rito da parte del giudice monocratico, per produrre le prove. Un chiarimento che ha prodotto l'accoglimento del ricorso del legale con l'ordinanza n. 23677/2021 della Cassazione (sotto allegata). La vicenda processualeUn avvocato si rivolge al Tribunale per chiedere il pagamento dei propri compensi a una s.r.l, in favore della quale ha svolto attività difensiva in sei giudizi. La società però contesta l'operato e i compensi dovuti per quattro delle predette cause ed eccepisce di aver già provveduto al pagamento dei compensi dovuti in relazione a due giudizi. Nel frattempo muta il rito in quello a cognizione sommaria davanti al Tribunale in composizione collegiale. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza funzionale in relazione a una delle cause, accoglie in parte il ricorso del legale e condanna la società a pagare determinate somme all'avvocato oltre le spese di lite sostenute dallo stesso. C'è tempo fino alla prima udienza del nuovo rito per produrre i documenti[Torna su]
L'avvocato però ricorre in Cassazione facendo valere diversi motivi di doglianza tra i quali merita segnalare il secondo, con il quale il legale evidenzia l'errata decisione, poiché il giudice ha ritenuto tardiva la produzione dei documenti effettuata all'udienza del 05.04.2016 in quanto questa è stata la prima e unica udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale in composizione collegiale. Si possono produrre i documenti probatori del compenso fino alla prima udienza[Torna su]
La Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, così come il primo, dichiarando assorbiti i tre restanti per le seguenti ragioni. Per la Cassazione il Tribunale ha errato nel considerare tardiva la documentazione da cui risulta lo svolgimento dell'attività svolta, prodotta dall'avvocato. Il giudice infatti ha rimesso gli atti al Presidente per la designazione del collegio, il Presidente ha poi disposto la conversione del rito in quello a cognizione sommaria, fissando l'udienza davanti al relatore. Alla luce di quanto accaduto, gli Ermellini precisano che quest'ultima deve considerarsi prima udienza, per cui entro tale data il ricorrente poteva legittimamente produrre i documenti. Come già chiarito in precedenza infatti "Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase di trattazione, nemmeno l'art. 702 bis c.p.c sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c" Il Tribunale quindi, per la Corte, avrebbe dovuto ritenere ammissibili le produzioni dell'avvocato all'udienza del 5.04.2016, con particolare riguardo a quelli numerati con il n. da 24 a 29, dei quali il primo tra l'altro, già depositato all'udienza del 19.06.2015 tenutasi davanti al giudice monocratico, avrebbe costituito ricognizione del debito da parte della società. |
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