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Data: 09/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Valore probatorio della quietanza[Torna su]
La quietanza non prova l'estinzione dell'obbligazione se non contiene anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Questo il sintetico quanto importante chiarimento ricavabile dall'ordinanza n. 23662/2021 (sotto allegata) della Cassazione. La vicenda processualeI proprietari di un terreno lo vendono a una società, pattuendo che la stessa avrebbe poi trasferito agli stessi, in luogo del prezzo pattuito, con preliminari quietanzati, alcuni piani fuori terra delle palazzine da realizzare sul terreno e 12 box auto. Accordi che in seguito vengono modificati. Le parti si accordano infatti per il trasferimento di altre proprietà e il versamento di una somma in denaro. La società però, dopo il versamento di qualche rata, non trasferisce gli immobili promessi e non paga più nulla. In seguito stipulando contratto mutuo fondiario di 30 anni con concessione d'ipoteca sul suolo, la società si libera di tutti gli immobili. Nel giudizio di Appello il giudice decide per la condanna della società costruttrice, tenuta anche a riconoscere alla controparte una somma piuttosto consistente a titolo di risarcimento stante l' "irrilevanza e la libera valutabilità della pretesa quietanza di pagamento ad opera di terzi di € 1.300.000,00 in quanto non trattavasi di atto fidefacente fino a denuncia di falso, ma di mera scrittura privata come tale non avente efficacia probatoria piena e quindi liberamente valutabile. La quietanza del notaio fa piena prova dell'estinzione dell'obbligazione?[Torna su]
La società soccombente a questo punto ricorre in Cassazione, facendo presente, con il primo motivo di ricorso, relativo all'argomento che in questa sede interessa trattare, che a suo dire, la quietanza rilasciata dai venditori con scrittura privata autenticata davanti al notaio in realtà possiede piena efficacia probatoria e quindi l'obbligazione deve ritenersi estinta. Liberamente valutabile la quietanza che non contiene l'attestazione[Torna su]
La Corte di Cassazione però, che alla fine rigetta interamente il ricorso, ritiene di non poter accogliere il primo motivo di ricorso sollevato. Del resto, rilevano gli Ermellini, la Corte di Appello ha già chiarito "che detto atto di quietanza, poiché semplicemente corredato di sottoscrizioni autenticate da notaio, mancando l'attestazione notarile del fatto del pagamento non poteva far fede, fino a querela di falso, dell'avvenuto pagamento. Detto atto era, pertanto e secondo la motivazione (in punto di certo esistente) della Corte del merito, pienamente suscettibile di libera valutazione". Il tutto perfettamente in linea con quanto affermato dalla stessa Cassazione, per la quale "la quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 cod. civ. va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito". Leggi anche La quietanza di pagamento |
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