Data: 08/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Avvocato deve essere e apparire onesto e corretto

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Per il suo alto ruolo, l'avvocato deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo. Infatti, l'autorevolezza del professionista non risiede unicamente nella sua preparazione e nel suo talento personale, bensì nell'onestà e correttezza del suo personale comportamento. Non solo il comportamento del singolo legale deve rispettare tali canoni, ma egli tesso deve apparire tale.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 84/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato incolpato di aver violato il codice deontologico per aver tenuto tenuto nello svolgimento dell'attività professionale, comportamenti compromettenti l'immagine della professione forense.

In particolare, il professionista viene accusato di aver utilizzato, in un proprio atto di opposizione alla richiesta di archiviazione prodotto in un procedimento penale, espressioni gravemente sconvenienti ed offensive nei confronti del Pubblico Ministero del Tribunale. All'esito del procedimento disciplinare il competente competente Consiglio Distrettuale di Disciplina irrogava nei suoi confronti la sanzione dell'avvertimento.

Diritto di difesa e di critica: i limiti da non travalicare

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Tale decisione viene contestata integralmente dall'incolpato il quale sostiene che le espressioni da lui utilizzate non siano state sconvenienti in quanto utilizzate ai soli fini della critica del provvedimento impugnato. Una tesi che il CNF non ritiene condivisibile avendo in più occasione la giurisprudenza affermato che non sono solo le espressioni offensive a ledere la dignità e il decoro professionale, ma altresì quelle sconvenienti.

Nella sentenza n. 111/2017, ad esempio, il CNF ha affermato che "nell'ambito della propria attività difensiva, l'avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone" soggiungendo che "il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato".

Di conseguenza, "il diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell'applicazione della relativa 'scriminante', in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate".

Analogo principio si rintraccia nella sentenza n. 78/2015 secondo cui "benché l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di proibità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione".

Per questo il CNF sottolinea che l'esercizio di difesa non esonera l'avvocato dal rispetto delle norme deontologiche nella redazione dell'atto e che appaiono rilevare anche le espressioni semplicemente sconvenienti.

Autorevolezza dell'avvocato

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Il Consiglio Nazionale Forense precisa, nel provvedimento in commento "come l'autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo ruolo, risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento, ma nell'onestà e correttezza del suo comportamento".

Ancora, "la corrispondenza di quest'ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale".

A detta del Collegio, quanto avvenuto nel caso di specie, ovvero ricorrere a giochi di parole nel corso di un atto giudiziario con riferimento al nome dell'autore del provvedimento impugnato, non sembra possa essere letto da soggetti terzi come rispettoso della figura professionale dell'avvocato ed apparire necessario e corretto.

La decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina appare sul punto ben motivata e resa all'esito di una approfondita istruttoria. Tra l'altro, ai fini dell'irrogazione della sanzione, che il CDD ha anche considerato il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale più volte si è dimostrato essere mortificato e rammaricato e proprio in considerazione di ciò ha irrogato una sanzione particolarmente lieve.

Infatti, quella edittale prevista dagli artt. 52 e 53 del vigente CDF è quella della censura, mentre nel caso in esame è stata irrogata, in ragione del comportamento processuale manifestato dall'avvocato, quella dell'avvertimento e, come affermato nella sentenza del CNF n. 141/2018, "una volta affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell'avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare".

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