Data: 11/09/2021 06:00:00 - Autore: Antonia De santis

Inutilizzabilità delle prove acquisite contra legem

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Partendo dalla disposizione normativa: l'art 191 cpp prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite contra legem. L'illegittimità può riguardare sia l'assunzione di una prova esclusa dalla legge, in pratica il giudice, nell'acquisizione della prova, ha esercitato un potere che non gli era riconosciuto perchè una norma processuale negava al giudice tale potere in merito a quella determinata prova; sia la violazione delle modalità di assunzione della prova stessa. Si tratta, in sostanza, di prove assunte o ammesse in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Il "vizio" è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ed anche in Cassazione; costituisce infatti specifico motivo di ricorso ex art 606, comma 1 lett c). L'inutilizzabilità è quindi una sanzione processuale volta a garantire la legalità della prova.

Effetti dell'inutilizzabilità

L'inutilizzabilità non comporta la regressione del procedimento penale, ma la prova illecita viene espunta dal materiale decisorio. Nè l'inutilizzabilità della prova, e i suoi effetti, si ripercuotono sul materiale probatorio acquisito successivamente ad essa. Proprio su quest'ultimo punto, sono state sollevate questioni costituzionali, incentrate sulla seguente problematica: il legame tra una prova inutilizzabile con quella successiva. L'inutilizzabilità di una prova illecita travolge anche le successive acquisizioni probatorie?

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Cost., con la sentenza 219/2019, si è espressa sul problema dell'inutilizzabilità derivata. Nel caso di specie, il giudice rimettente lamentava che, a seguito di perquisizione illegittima, perché eseguita dalla polizia giudiziaria fuori dei casi e dei modi consentiti dalla legge e dunque vietata, era conseguito il sequestro del corpo del reato (nell'ipotesi de qua trattasi di sostanze stupefacenti). Il nocciolo della questione è la legittimità di un sequestro conseguente ad una perquisizione illegittima. Secondo il giudice rimettente l'illegittimità della perquisizione dovrebbe travolgere e quindi portare alla inutilizzabilità anche del sequestro del corpo del reato. Tale conclusione poggerebbe sull'assunto che la sanzione processuale prevista dall'art. 191 cpp, finalizzata ad offrire adeguata tutela ai diritti fondamentali della persona, mirerebbe a disincentivare l'acquisizione delle prove avvenuta in violazione dei divieti imposti dalla legge, prevedendo appunto all'inutilizzabilità dei relativi risultati.

"I Frutti dell'albero avvelenato"

Vi è un richiamo operato nella sentenza de qua ad una precedente ordinanza (n 332 /2001),con la quale la Corte era già pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità delle questioni riguardanti l'art 191 cpp, perchè basate su un'interpretazione che confonde due regimi diversi: quello della nullità derivata e quello della inutilizzabilità. Si ritiene che per l'inutilizzabilità ex art 191 cpp non possa operare il principio di cui all'art 185 cpp, che vale per la nullità. Secondo l'art 185 cpp, "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo". Nullità e inutilizzabilità sono fenomeni diversi, autonomi e non sovrapponibili. Si finisce col trasporre un concetto di "vizio derivato" che l'ordinamento prevede espressamente nella disciplina della nullità, ad un ambito, quello dell'inutilizzabilità, che non lo contempla.

Pronuncia additiva

Ad avviso della Consulta, il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva. La richiesta di addizione mira ad introdurre un nuovo caso di inutilizzabilità: il ragionamento seguito dal giudice è che l'art 191 cpp assicurerebbe una effettiva tutela dei valori costituzionali coinvolti, disincentivando le violazioni relative all'acquisizione della prova attraverso l'inutilizzabilità dei relativi risultati. E' dunque attraverso l'inutilizzabilità dei relativi esiti probatori che si disincentiverebbero le pratiche illegali di acquisizione della prova, evitando che vengano introdotte nel processo e valutate dal giudice prove assunte contra legem. Tuttavia, nell'ipotesi de qua, si richiede- attraverso una pronuncia fortemente "manipolativa"- di pervenire ad una "inutilizzabilità" del sequestro, perché scaturito da atti di perquisizione "viziati", e quindi trasferendo il "vizio" di questi sul risultato finale di essi. La Corte Cost. ha precisato che, spesso, è giunta ad una declaratoria di inammissibilità di questioni proprio perchè il petitum, seppur meritevole, si caratterizzava per un forte tasso di manipolatività.
La Corte ha puntualizzato che viene richiesta una modifica che rientra nell'alveo delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Ancor più in una materia, come quella della prova, in cui vige un rigoroso regime di tipicità e tassatività.

Antonia De Santis

P. Avv - Foro di Nocera Inf.

email: antonia.desantis90@gmail.com


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