Data: 11/09/2021 06:00:00 - Autore: Antonella Bua

Cosa fare quando ci si sente violati nei propri diritti di passeggero?

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Il passeggero che viaggia a bordo di treni, autobus e navi, nell'eventualit� di una violazione dei propri diritti, deve, preventivamente, presentare reclamo � singolarmente o tramite le associazioni rappresentative � all'impresa di trasporto che effettua il servizio, attenendosi alle eventuali indicazioni in merito alle modalit� di presentazione e spedizione dello stesso, fornite dall'impresa stessa.
Solo dopo aver presentato reclamo all'impresa di trasporto, il passeggero pu� inoltrare il proprio reclamo all'Autorit�, in particolare quando:
- ritiene che la risposta ricevuta dall'impresa di trasporto non sia soddisfacente;
- mancata risposta al reclamo entro i seguenti termini:
  • trasporto ferroviario: trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo all'impresa di trasporto;
  • trasporto con autobus: trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo all'impresa di trasporto;
  • trasporto via mare e vie navigabili interne: trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo all'impresa di trasporto.

Come presentare reclamo all'Autorit�

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Il reclamo pu� essere presentato all'Autorit� mediante le seguenti modalit�:
- via web tramite il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe) accessibile dal sito dell'Autorit�, seguendo la procedura guidata per il caricamento dei documenti necessari, previa registrazione e rilascio delle relative credenziali;
- inviando gli appositi moduli, debitamente compilati e sottoscritti, via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it;
- inviando gli appositi moduli, debitamente compilati e sottoscritti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio Ufficio Diritti degli utenti dell'Autorit� (Via Nizza 230 � 10126 Torino).

Cosa fa l'Autorit� dei Regolazione dei Trasporti quando riceve un reclamo

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Se presentato con le corrette modalit�, il reclamo inoltrato all'Autorit�, attiva le verifiche finalizzate ad accertare possibili violazioni dei diritti dei passeggeri. A seguito degli accertamenti, l'Autorit� ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che dovessero risultare inadempienti.
Al termine delle verifiche suindicate, l'Autorit� comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l'archiviazione del reclamo o l'avvio del procedimento sanzionatorio.
Tutti i provvedimenti con cui l'Autorit� ha avviato e concluso procedimenti sanzionatori sono disponibili nella sezione "Delibere".
E' opportuno precisare che l'attivit� dell'Autorit� non � in alcun modo finalizzata a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, n� a fornire loro assistenza legale. Al fine di tutelare i propri interessi in maniera diretta e personale, infatti, il passeggero pu� avvalersi delle ordinarie vie legali dinanzi all'Autorit� Giudiziaria competente o delle modalit� extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
L'autorit�, inoltre, ha tra i suoi poteri anche quello di favorire l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti, ma non pu� risolvere direttamente le controversie tra esercenti e utenti, n� disporre un risarcimento del danno.
Le competenze in materia di tutela dei diritti dei passeggeri sono assegnate all'Autorit� in base ai decreti legislativi nn. 70/2014, n. 169/2014 e 129/2015. Tali competenze si aggiungono a quelle attribuite dalla norma istitutiva dell'Autorit�, ossia dall'art. 37 del decreto legge n. 201/2011.

Antonella Bua
avv.antonellabua@libero.it � tel. +39 348 22 30 370


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