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Data: 11/11/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Incendi boschivi: legge in Gazzetta[Torna su] Lo scorso 2 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi (di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, per l'Innovazione tecnologica, della Transizione ecologica, per il Sud e la coesione territoriale, per gli Affari regionali, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Università e della ricerca) ha approvato il decreto-legge 120/2021, volto a introdurre disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Il provvedimento poi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo. La sua emanazione è stata dettata dalla necessità di fare ai numerosi episodi incendiari che hanno interessato nei mesi scorsi il nostro Paese con conseguenze drammatiche. Per questo l'Esecutivo ha deciso d'intervenire con norme che rafforzano la prevenzione e la lotta attiva. Il decreto infine, una volta concluso il suo iter, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'otto novembre 2021, coordinato con la legge di conversione n. 155/2021 (sotto allegata). Vedi anche le guide Incendio doloso e Incendio colposo Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi[Torna su] In prima battuta, il provvedimento si occupa di rafforzare il coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per perseguire tale obiettivo viene affidato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano Nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Questo documento andrà a integrare la consueta pianificazione regionale. A tal fine al Dipartimento della protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione di strumenti innovativi, quali:
Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della protezione civile provveda a tale ricognizione e valutazione avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con Decreto del Capo del Dipartimento, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Stanziamenti operativi già dal 2021Proprio in virtù dei drammatici eventi che si sono susseguiti recentemente nel nostro paese, nonché con l'obiettivo di rafforzare con urgenza la capacità operativa delle componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, vengono autorizzati (già nel 2021) all'acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L'acquisizione potrà avvenire già nell'anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell'ambito della transizione ecologica. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono inoltre stanziate risorse in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, in particolare: contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane. Incendio boschivo: novità e attenuanti[Torna su] La legge cambia la formulazione del primo comma dell'art. 423-bis c.p che assume così, in virtù della modifica, il seguente tenore letterale: "Chiunque al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni." Modificato anche il comma 3, che d'ora in poi disporrà: "Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento." Si introducono poi due nuovi commi che contemplano delle attenuazioni di pena:
Lieve modifica anche per le aggravanti del reato di incendio di cui all'art 423, attraverso la modifica dell'art. 425 c.p che prevede pene più severe nel caso in cui il reato venga commesso ai danni non più solo di cantieri e impianti industriali, ma anche di aziende agricole. Pene accessorie e confisca[Torna su] Non mancano anche pene accessorie particolarmente pesanti nei confronti dei colpevoli di incendi boschivi. Il nuovo art. 423-ter c.p. introdotto dalla legge, infatti, prevede che la condanna alla reclusione non inferiore a due anni per incendio boschivo doloso importi l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Una condanna per il reato di cui all'art. 423-bis, primo comma, c.p., inoltre, comporterà l'interdizione da 5 a 10 anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Un'altra norma introdotta dal provvedimento, ovvero l'art. 423-quater c.p., punta a colpire gli autori degli illeciti prevedendo l'applicazione della confisca. In dettaglio, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di incendio boschivo doloso, sarà sempre ordinata la confisca de beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commetterlo, salvo appartengano a persone estranee al reato. Inoltre, in caso sia stata disposta tale confisca, ma la stessa non sia possibile, il giudice individuerà beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e su di questi interverrà la confisca. Niente confisca, invece, qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. |
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