Data: 26/04/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il trasferimento o l'assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/92, ha natura di interesse legittimo e, pertanto, è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione. A questa conclusione è giunto il TAR per il Lazio, Roma, Sezione I, quater, nella sentenza 22 marzo 2007 n. 2488, che ha respinto il ricorso di un dipendente del Ministero della Giustizia per esubero di personale e quindi insussistenza di posti carenti in organico nelle sedi richieste. Il Collegio ha ritenuto che “la disciplina di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l'inciso "ove possibile", subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio”, introducendo, pertanto un limite al beneficio di cui al citato articolo, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante ove il posto esista e sia vacante, anche in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, di volta in volta considerate con riguardo alle singole situazioni (C. d.S., sez. VI, 31.1.2003 n. 481). Gesuele Bellini TAR Lazio, Roma, Sezione I, quater, 22 marzo 2007, n. 2488 - Gesuele Bellini
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