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Data: 14/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Stato di abbandono dei minori e adottabilità[Torna su]
Lo stato di abbandono con conseguente adottabilità dei minori va dichiarato anche quando la madre si relaziona con i figli solo con il rimprovero, non si occupa della loro cura quotidiana, trascura le problematiche di salute di una figlia, dimostra di essere incapace di ascoltare i bisogni dei suoi bambini, non collabora con i servizi sociali e non ammette le proprie carenze genitoriali. Confermata quindi la decisione del Tribunale dei Minori e della Corte di Appello di rendere adottabili tre minori verso i quali anche le nonne e il padre non hanno mai dimostrato interesse. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 23802/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeIl Tribunale dei minori conferma l'adottabilità di tre minori e la Corte d'Appello adita dai genitori conferma la decisione. Per i minori sussiste infatti il rischio di pregiudizio irreversibile e grave del loro stato psico fisico. Gli operatori della comunità in cui i bambini sono stati collocati, hanno evidenziato come la vita dei bambini si svolgesse in un ambiente non tutelante e che dopo un anno dall'inserimento i minori stavano meglio. La Corte ha evidenziato in particolare l'atteggiamento svalutante della madre, capace di rapportarsi con i bambini solo con il rimprovero, dimostrando in questo modo incapacità di ascolto e di cura, soprattutto nei riguardi della bimba affetta da gravi disturbi respiratori. La stessa inoltre non si presentava agli appuntamenti presso il Consultorio familiare e non ammetteva le proprie carenze genitoriali. Il padre aveva dimostrato disinteresse totale per i bisogni dei figli, anche lui non si era presentato agli appuntamenti fissati e non reagiva all'atteggiamento svalutante della moglie. Ai bambini infine non erano interessate neppure le nonne materna e paterna. La madre contesta lo stato di abbandono e l'incapacità[Torna su]
La madre si rivolge alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte d'Appello in quanto la stessa presenta una motivazione apparente sulla questione della adottabilità dei minori. Con il secondo invece lamenta la violazione della normativa interna e internazionale per quanto riguarda l'accertamento della sua capacità genitoriale e la conseguente dichiarazione di adottabilità dei minori. C'è abbandono anche quando manca l'assistenza morale ai figli[Torna su]
La Cassazione rigetta il ricorso dopo aver trattato congiuntamente i due motivi sollevati dalla madre dei minori. La Corte precisa prima di tutto che non può essere affrontata in sede di legittimità la questione della capacità genitoriale della madre, per valutare la quale era stata richiesta una consulenza tecnica, perché trattasi di questioni di merito che in sede di legittimità non sono censurabili. Sottolinea comunque che nel caso di specie le relazioni e i rapporti delle assistenti sociali e degli psicologi costituiscono indizi sui quali il giudice può formare il proprio convincimento, precisando altresì che "ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva." Fatte tutte queste premesse la Corte evidenzia quindi che nel caso di specie la motivazione non è affatto apparente, come contestato dalla ricorrente. Tanto è emerso dalla sentenza, che ha motivato la sussistenza di un grave pregiudizio per la crescita dei minori, tenendo conto di quanto relazionato dagli operatori della comunità che hanno descritto l'ambiente familiare in cui i bambini sono cresciuti come "non tutelante". I bambini non sono stati educati alla cura igienica quotidiana, la madre aveva nei loro confronti un atteggiamento svalutante, fondato unicamente sul rimprovero e sul non ascolto delle loro necessità. Stesse conclusioni sulla incapacità genitoriale della madre anche quelle della psicologa del consultorio e del Ctu. Superflua e dilatoria quindi la richiesta di una consulenza finalizzata ad accertare la capacità genitoriale della madre. La Corte precisa poi che lo stato di adottabilità viene dichiarato dopo la valutazione dello stato di abbandono, tenendo conto soprattutto del pregiudizio che il comportamento dei genitori può avere sulla salute fisica e psichica dei minori perché primaria è la tutela degli interessi di questi ultimi, a poco rilevando l'accertamento della maturità o capacità cognitiva dei genitori. La legge tutela inoltre il diritto del minore a vivere e crescere in famiglia, ma quando, come nel caso di specie, risulta impossibile rimuovere la situazione di disagio, allora è legittimo procedere all'accertamento dello stato di abbandono. Occorre infine ricordare che la legge n. 184/1993, quando si riferisce all'assistenza morale "afferma che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima." Considerazioni che la Corte di Appello ha correttamente applicato nel caso di specie. |
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