Data: 15/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è l'operazione Poseidone?

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L'operazione Poseidone è un'attività di accertamento avviata dall'INPS per verificare l'esistenza di crediti contributivi dell'Istituto nei confronti dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi.

Detta attività di accertamento è stata avviata nel 2010 dopo che, dall'incrocio dei dati dell'Agenzia delle Entrate e di quelli in possesso dell'Istituto Nazionale di Previdenza, è emerso il mancato versamento dei contributi da parte di coloro che esercitano attività di arti e professioni.

Accertata la natura del reddito e il mancato versamento dei contributi presso le Casse previdenziali autonome legate alle varie professioni, come la Cassa Forense per gli Avvocati, ad esempio, l'INPS ha provveduto a inviare gli avvisi di accertamento relativi a diversi anni d'imposta.

La fonte normativa da cui origina l'accertamento in oggetto è l'art. 83, comma 1, della legge n. 133/2008, che ha introdotto l'obbligo da parte dell'Agenzia delle Entrate di comunicare all'Inps i dati fiscali denunciati dai contribuenti, per fare in modo che l'Istituto possa procedere all'incrocio massivo dei dati suddetti con quelli presenti nei propri archivi.

Fonte dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata

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L'operazione Poseidone trova il suo fondamento nell'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata INPS per determinati soggetti, come sancito dall'art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95, il quale dispone che: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività."

In pratica chi svolge attività di lavoro autonomo per professione abituale anche se non esclusiva, non ha l'obbligo d'iscriversi a un albo professionale o produce un reddito che non è assoggettato all'obbligo contributivo presso l'Ente previdenziale di appartenenza, è tenuto a iscriversi alla Gestione separata INPS.

Obbligo che è stato di recente rafforzato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali merita di essere menzionata la sentenza n. 32167/2018, che ha avuto il pregio di chiarire che: "il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) d'iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento."

I destinatari dell'operazione Poseidone

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Alla luce delle precedenti precisazioni, sono quindi soggetti agli accertamenti contemplati dall'operazione Poseidone i seguenti soggetti:

  • i liberi professionisti che non hanno una cassa previdenziale a cui iscriversi;
  • i co.co.co, ossia i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i venditori porta a porta;
  • gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • gli amministratori locali;
  • i titolari di borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti (da maggio a dicembre 2003) e di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • gli associati in partecipazione;
  • i medici titolari di contratto di formazione specialistica;
  • i volontari del Servizio Civile Nazionale (dal 2006 al 2008);
  • coloro che prestano lavoro occasionale accessorio.

Iscrizione obbligatoria e versamento dei contributi omessi

Con il messaggio del 19 agosto n. 2903/2021 (sotto allegato) l'INPS ha comunicato di avere completato le operazioni di elaborazione dei dati fiscali di coloro che hanno presentato il modello unico persone fisiche 2016 che si riferisce all'anno d'imposta 2015, che non hanno compilato il quadro RR sez II e che non hanno versato alcun contributo.

Ai soggetti che:

  • hanno indicato la produzione di reddito ai fini fiscali nei quadri RE-LM (autonomo) o RH (associazione in partecipazione o lavoratori autonomi di società semplice);
  • non hanno compilato il quadro previsto per il calcolo dei contributi e che sarebbero invece tenuti a iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata;

l'INPS ha inviato una comunicazione per consentire loro d'iscriversi alla Gestione Separata, nel caso in cui non abbiano ancora provveduto e che li rende edotti dell'importo relativo ai contributi non versati e alle sanzioni applicate.

Eventuali contestazioni saranno valutate alla luce delle recenti sentenze della Cassazione, che ha sancito l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata, in assenza di una cassa previdenziale autonoma.

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