Data: 19/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Difensore d'ufficio e spese per il recupero del credito

[Torna su]
All'avvocato che abbia svolto il ruolo di difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale e che si veda costretto ad esperire una procedura per ottenere la liquidazione dei propri compensi professionali, andrà riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute per le iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito nei confronti dell'assistito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24522/2021 (sotto allegata) pronunciandosi sull'istanza di un avvocato, nominato difensore d'ufficio.

Il professionista, dopo aver esperito senza esito positivo le procedure, anche esecutive, volte al recupero del suo credito al compenso, si trovava costretto ad adire le vie giudiziarie per richiedere la liquidazione delle spettanze a lui dovute, oltre al rimborso delle spese anticipate ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002.

Liquidazione dei compensi professionali

[Torna su]
Tale istanza veniva dapprima rigettata, per poi essere accolta parzialmente in sede di opposizione, con la liquidazione in suo favore della somma di euro 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge.

Il Tribunale, tuttavia, riteneva che nulla fosse dovuto all'avvocato-opponente a titolo di compensi e di rimborso per quanto riguardava le spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso.

Conclusione che viene puntualmente contestata dal legale che, innanzi alla Suprema Corte, afferma che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, il difensore d'ufficio, in quanto esercente un "munus publicum", non può vedersi accollati gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente dovrà farsi carico l'erario.

Nessun accollo degli oneri economici del "munus publicum"

[Torna su]
Un'interpretazione confermata anche dagli Ermellini i quali richiamano, a sostegno di tale tesi, quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in precedenti pronunce. In pratica, la Corte si rifà all'insegnamento che espressamente sostiene che "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine" (cfr. Cass. ord. n. 22579/2019).

Va dunque condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui "il difensore nominato d'ufficio (...) non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge". La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio, sede in cui il giudice viene anche investito del compito di regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

Tutte le notizie