Data: 05/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Costituzione S.R.L in formato digitale

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 il decreto legislativo n. 183/2021 (sotto allegato) che ha recepito la direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno 2019, che ha modificato la direttiva UE 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Grazie a questo nuovo provvedimento sarà possibile stipulare l'atto pubblico necessario alla costituzione della S.R.L (comprese quelle a responsabilità limitata semplificata) in forma digitale. Vediamo più in dettaglio cosa prevede.

Stipula e pubblicità dell'atto

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L'atto costitutivo della S.R.L e della S.R.L semplificata con sede in Italia e con capitale rappresentato da conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio tramite atto pubblico informatico e con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza.

L'atto è ricevuto su una piattaforma informatica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato e i versamenti in denaro per la formazione del capitale vengono effettuati a mezzo bonifico.

Detta piattaforma consente di accertare l'identità dei soggetti che prendono parte alla stipula dell'atto, di verificare l'apposizione delle firme digitali e di quelle elettroniche semplificate da parte dei soggetti che ne sono titolari, di accertare la validità dei certificati di firma e la percezione di quanto accade in sede di videoconferenza nel momento in cui i soggetti manifestano la loro volontà.

La piattaforma utilizza sistemi d'identificazione elettronica con un elevato grado di garanzia, permette il collegamento senza interruzioni delle parti in collegamento, visualizza il documento e la sottoscrizione dei firmatari, la conservazione dell'atto e la sua tracciatura.

Il Ministero dello Sviluppo economico può anche adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, schemi di atto pubblico informatico, anche in lingua inglese, da pubblicare anche sui siti delle Camere di Commercio, da impiegare per la procedura di costituzione suddetta. L'utilizzo di questi schemi comporta delle restrizioni per quanto riguarda il compenso del notaio, che non potrà superare "quello previsto dalla TabellaC)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla meta'.

Come previsto dall'art. 26 comma 2 della legge n. 89/1913 il notaio può spostarsi per la stipula dell'atto costitutivo tenendo conto del "luogo in cui almeno una delle parti ha la sede legale o la residenza" nei limiti della Regione in cui si trova il Comune in cui lo stesso pubblico ufficiale ha la propria sede o del distretto della Corte d'appello, se compreso in più regioni. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Al notaio però è riconosciuto il potere d'interrompere la stipula dell'atto in video conferenza e di richiedere la presenza fisica delle parti, se ha dei dubbi sull'identità del richiedente o se rileva che non sono state rispettate le norme sulla capacità di agire e di rappresentare la società.

L'atto, una volta formato, viene pubblicato nel registro delle imprese in modalità digitale.

BRIS e interconnessione dei registri

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Il Bris, ossia il sistema d'interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla normativa Europea, permette il compimento di svariate operazioni, tra le quali ricordiamo:

  • la registrazione o la cancellazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno stato membro;
  • l'inoltro, su richiesta di un'autorità di uno stato membro, delle informazioni attestanti l'esistenza di cause d'ineleggibilità a carico degli amministratori di società di capitali con sede nel territorio dello Stato richiedente;
  • la consultazione dei dati relativi alle società di capitali;
  • lo scambio di informazioni tra i vari registri delle imprese;
  • la consultazione di atti e documenti relativi alle società di capitali e alle società diverse da quelle di capitali.
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