Data: 22/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Unioni civili e riconoscimento della reversibilitą al superstite

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Il superstite della coppia omosessuale, che ha perso il compagno prima della entrata in vigore della legge Cirinną e che non ha potuto formalizzare la sua unione, non ha diritto alla pensione di reversibilitą, poiché la legge suddetta non ha efficacia retroattiva. Importante la precisazione sancita dalla sentenza n. 24694/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello riconosce al richiedente la pensione di reversibilitą del compagno defunto, titolare della pensione di vecchiaia anticipata da parte di Inarcassa, perché tale trattamento rientra nell'alveo di quanto sancito dagli articoli 36 e 38 della Costituzione e la sua finalitą previdenziale si raccorda con il fondamento solidaristico che permea anche le unioni civili.

Le unioni civili fanno parte delle formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione per cui i doveri solidaristici di assistenza morale e materiale valgono anche per le coppie formate da soggetti dello stesso sesso. La pensione di reversibilitą riconosciuta al compagno superstite di un'unione civile non fa che garantire quindi la permanenza della solidarietą familiare oltre la morte.

La legge Cirinną dal 2016 ha riconosciuto la reversibilitą per le unioni civili

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Avverso la decisione della Corte ricorre Inarcassa sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo fa presente che la legge indica nello specifico i soggetti destinatari della reversibilitą e che solo la legge Cirinną del 2016 ha riconosciuto tale diritto anche al superstite dell'unione civile;
  • con il secondo fa presente che il solo riconoscimento dell'unione civile come formazione sociale di cui all'art. 2 della Costituzione non comporta automaticamente il riconoscimento della reversibilitą al superstite della coppia.

Non spetta la reversibilitą al compagno della coppia omosessuale prima della Cirinną

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La Cassazione adita accoglie il ricorso di Inarcassa per le seguenti ragioni.

Prima di tutto la legge sulle Unioni civili n. 76/2016 non č applicabile al caso di specie in quanto l'architetto č venuto a mancare prima della entrata in vigore della legge suddetta e la convivenza di fatto con il compagno č venuta meno prima di poter essere ufficializzata come previsto dalla legge del 2016.

Conclusioni avvalorate da tutta una serie di sentenze che hanno preso decisioni similari anche in relazione alle coppie eterosessuali conviventi more uxorio.

Ha quindi errato la Corte territoriale perché "ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che, all'epoca, attribuisse la pensione di reversibilitą in favore del partner di una coppia dello stesso sesso e che ha finito per affermare la necessaria e totale equiparazione tra le coppie registrate ai sensi della legge n. 76/2016 e quelle che tale registrazione non hanno operato."

La Corte precisa infine che l'iscrizione nelle liste del Comune non puņ essere equiparata alla formalizzazione del rapporto nei modi previsti dalla legge Cirinną. Per la legge del 2016 infatti un rapporto di unione non formalizzato nelle modalitą previste dalla stessa, manca del tutto.

In ogni caso nessun atto amministrativo come la mera iscrizione nelle liste istituite dal Comune puņ imporre a Inarcassa trattamenti pensionistici coperti da riserva di legge relativa.

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