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Data: 16/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
CTU: spese compensate anche se una parte è totalmente vittoriosa[Torna su] Possibile procedersi alla compensazione delle spese di CTU anche nel caso in cui una delle due parti risulti totalmente vittoriosa: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, bensì un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti. Le relative spese rientrano dunque tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 del codice di rito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24645/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un correntista che aveva agito contro la banca per la restituzione di oltre 42mila euro. Tale istanza giunge in Cassazione dopo essere stata rigettata in prime cure e poi parzialmente accolta dalla Corte d'Appello. Il giudice a quo, espletata CTU, rideterminava il saldo del conto a debito del correntista nella minor somma pari a poco più di 13mila euro, senza tuttavia condannare la banca ad alcuna restituzione di somme. La vicenda giunta all'attenzione degli Ermellini involge, in particolare, la regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio come operata dalla Corte territoriale che poneva gli esborsi a carico dell'appellante nella misure di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudizio. Anche le spese di CTU vengono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della banca appellata. In Cassazione, il cliente ritiene invece che, in ragione della reciproca soccombenza, ove ravvisata, il giudicante avrebbe al più dovuto disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite con condanna, però, a carico del convenuto per la parte non compensata. Il ricorrente critica anche la ripartizione delle spese di CTU ed entrambe le sue doglianze trovano accoglimento. Soccombenza reciproca e compensazione delle spese[Torna su] La Suprema Corte, in prima battuta, si sofferma dunque sulla nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali. Tale nozione, si legge in sentenza, "sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" (cfr. Cass. n. 10113/2018). Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, per potersi ravvisare la reciproca soccombenza nel caso in cui l'accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, "è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto" (Cass. n. 516/2020), circostanza che non risulta emergere in alcun modo dalla decisione impugnata. Ancora, soggiunge il Collegio, nel regime normativo successivo alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla legge n. 69/2009, come anche in quello precedente, vale il principio secondo cui, "in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa" (cfr. Cass. n. 1572/2018; Cass. n. 26918/2018; Cass. n.21069 /2016). Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame. Spese consulenza tecnica d'ufficio[Torna su] Fissati i principi suddetti, la Corte di Cassazione si sofferma sulle spese riguardanti la consulenza tecnica d'ufficio, chiarendo che quest'ultima rappresenta "un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio". Per questo le relative spese devono ritenersi rientrare tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17739/2016; Cass. n. 26849/2019), sicché potrà procedersi a una compensazione delle stesse anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, e ciò non rappresenterà una violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (cfr. Cass. n. 11068/2020). Nel caso di specie, la decisione impugnata non si è attenuta agli anzidetti principi e per questo la Suprema Corte decide di cassare la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori adempimenti, decide altresì nel merito compensando integralmente le spese di giudizio del primo e del secondo grado di merito, nonché le spese di CTU, in ragione della reciproca soccombenza.
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