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Data: 17/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Medico di guardia: quando è responsabile?[Torna su] Il medico di guardia medica non può limitarsi semplicemente ad indicare al paziente di provvedere a un esame diagnostico qualora i sintomi persistano. Innanzi all'ipotesi che un dolore possa sottendere qualcosa di più grave, il sanitario deve farsi carico dell'esame diagnostico e, come misura di cautela, disporlo anche presso struttura apposita e dotata dei relativi mezzi, indirizzandovi il paziente. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 19372/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda che aveva visto i familiari di un uomo convenire in giudizio il medico di guardia e l'Azienda Sanitaria Provinciale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito della morte del congiunto. Ciò che si contesta è l'errata diagnosi (stato d'ansia da stress in luogo di inizio di dissecazione dell'aorta), operata dal medico e che aveva condotto all'incauta dimissione del paziente, deceduto diversi giorni dopo. Respinta in primo grado, la domanda dei famigliari trova accoglimento in appello in quanto, espletata nuova CTU medico-legale, emerge la responsabilità del medico per la condotta negligente tenuta in occasione della visita. Mancata prosecuzione dell'iter diagnostico[Torna su] La Corte territoriale, in realtà, non imputa al sanitario la mancata diagnosi di una dissecazione aortica, seppur in fase iniziale, bensì "la mancata prosecuzione dell'iter diagnostico di fronte ad una sintomatologia dolorosa toracica persistente che necessitava di un approfondimento clinico-strumentale al fine di pervenire all'accertamento della natura del dolore". Per i giudici, innanzi a un paziente che, a detta dello stesso medico, presentava un dolore "sordo, oppressivo, come di mancanza d'aria", il sanitario avrebbe dovuto prendere in considerazione la necessità di dover effettuare una compiuta diagnosi differenziale circa la natura del dolore toracico e quindi avviarlo presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare esami di primo grado o secondo livello per un adeguato approfondimento diagnostico. Tra l'altro, il dolore da stress viene descritto come "l'ultimo dei dolori toracici in una scala da 1 a 10 di possibili cause (IASP) ed è veramente insolito considerarlo tale senza fare altre indagini, tanto più in paziente giovane, di 43 anni, anamnesticamente esente da patologie di qualunque organo od apparato, con un elemento di rischio costituito dal fumo". In conclusione, si ritiene che un immediato invio del paziente presto una struttura sanitaria per i necessari approfondimenti diagnostici avrebbe consentito una tempestiva diagnosi e a un trattamento chirurgico con buone possibilità di sopravvivenza, anche tenuto conto della giovane età dello stesso. Insufficiente la mera indicazione di effettuare accertamenti diagnostici[Torna su] In Cassazione non trovano ingresso le censure mosse dal sanitario che, tra l'altro, sostiene l'esenzione di responsabilità in quanto medico operante in guardia medica. Gli Ermellini ritengono che egli abbia travisato il principio espresso nella sentenza n. 7529/2012, traendone una massima che non corrisponde a quanto affermato dalla Corte e che, nella lettura corretta, non fa altro che corroborare le conclusioni dei giudici di merito. In tale occasione, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: "non risponde il medico di guardia medica della morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, allorchè non risulti verificato l'inadempimento del sanitario nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa e, dunque, dove l'evento di danno non si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta del sanitario stesso". E, nel caso in esame, il giudice a quo ha ritenuto sussistente proprio una condotta inadempiente del medico di guardia medica, in correlazione causale con l'evento di danno. Questo rende inconsistente anche la censura di "autoresponsabilità del paziente" che, secondo il ricorrente, non aveva correttamente seguito la sua "prescrizione medica". In realtà, evidenzia il Collegio, tale prescrizione si era risolta nella mera indicazione al paziente di provvedere, esso stesso, ad un esame diagnostico nel caso di persistenza dei sintomi, mentre, precisa la Cassazione, "di quell'esame proprio il medico si sarebbe dovuto far carico, come misura di cautela, disponendolo anche presso struttura apposita". Giudizio controfattuale[Torna su] Non colgono nel segno le altre censure che contestano l'operato della corte d'appello e il fatto che "con i pochi strumenti che aveva a disposizione nel presidio locale di guardia medica (...), l'odierno ricorrente non avrebbe di certo potuto procedere in prima persona ad una diagnosi differenziale". La decisione della Corte d'Appello, infatti, è resa in armonia con un serie di principi di diritto richiamati in sentenza, avendo i giudici operato un giudizio controfattuale in base alla regola probatoria di funzione del "più probabile che non", applicata, correttamente, in forza di una analisi complessiva delle acquisite risultanze probatorie in rapporto alla singolare vicenda di danno, come tale permeata di una non ripetibile unicità. A seguito di tale valutazione, il giudice a quo ha accertato l'idoneità lesiva della condotta omissiva imputata al medico, là dove, in essa, il secondo giudice ha inteso che "un sanitario dovrebbe sempre prendere in considerazione l'ipotesi che un dolore toracico sottenda un problema cardio - vascolare e quindi procedere ad un approfondimento diagnostico presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare esami di primo e/o secondo livello", apparendo "ancora più lampante la negligenza ed imprudenza del sanitario nell'omettere l'approfondimento diagnostico-strumentale, indirizzando il paziente verso struttura dotata dei relativi mezzi". Espletamento di più consulenze tecniche in tempi diversi[Torna su] Inutile per il sanitario anche contestare il fatto che la Corte d'Appello abbia deciso di aderire alle conclusioni rassegnate nella relazione peritale resa nel giudizio di seconde cure in luogo di quelle rassegnate nella relazione peritale in primo grado. Infatti, spiega la Cassazione, "ualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (ex multis, Cass. n. 3787/2001; Cass. n. 13940/2006; Cass. n. 23063/2009; Cass. n. 5148/2011; Cass. n. 19572/2013). La statuizione impugnata è conforme ai richiamati principi per aver il secondo giudice indicato in modo del tutto intellegibile, le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo consulente, altresì dando conto delle stesse critiche ad esse formulate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata del grado d'appello. |
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