Data: 19/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Spese adeguamento antincendio box e riparto spese condominiali

[Torna su]

Le spese sostenute per adeguare i box di propriet� privata alla normativa antincendio non devono essere poste a carico dei condomini che non ne fanno uso e non ne traggono alcuna utilit�. Esse infatti gravano interamente sui proprietari delle autorimesse. Questo in sintesi il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24166/2021 (sotto allegata).

Contestazione riparto spese di adeguamento alla normativa antincendio

[Torna su]

Una condomina impugna una delibera con cui � stato deciso il riparto delle spese relative alla progettazione, esecuzione e adeguamento delle autorimesse interrate alla normativa antincendio. La delibera impugnata ha posto a carico dei proprietari esclusivi i 2/3 delle spese mentre il restante 1/3 a carico di tutti i condomini non proprietari. Per la ricorrente per� le spese sarebbero dovute gravare interamente sui proprietari delle autorimesse, visto che la stessa non trae da tali opere di adeguamento alcun vantaggio.

Il condominio costituito per� contesta l'addebito delle spese ai soli proprietari dei box visto che le opere sono state effettuate nell'interesse e a beneficio di tutti i condomini.

Le richieste della condomina vengono respinte sia in primo grado che in Appello, che conferma la decisione di primo grado, precisando la correttezza del criterio di ripartizione visto che i lavori hanno interessato anche le aree comuni dell'interrato e del seminterrato come le corsie di manovra e la centrale termica.

Delle spese per l'adeguamento dei box godono solo i proprietari

[Torna su]

La condomina soccombente, nel ricorrere in Cassazione, solleva, per l 'argomento che interessa trattare, i seguenti motivi:

  • evidenzia come la sentenza impugnata abbia travalicato i limiti della domanda poich� la stessa non ha chiesto l'esonero dalle spese relative alla centrale termica, ma solo da quelle sostenute per progettazione e l'esecuzione delle parti comuni a servizio delle autorimesse;
  • lamenta poi l'errata ripartizione delle spese visto che gli spazi di manovra e le autorimesse sono utilizzabili separatamente dai soli proprietari delle autorimesse. La Corte d'Appello nel decidere ha trascurato a suo dire il contenuto dell'art. 1123 c.c il quale "prevede la ripartizione delle spese condominiali in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascun condomino, precisando, al comma 2 che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartire in proporzione dell'uso che ciascuno pu� farne fino ad escludere dall'obbligo di contribuzione delle spese in caso di condominio parziale."

Nessuna spesa per il condomino che non beneficia della cosa

[Torna su]

La Corte di Cassazione condivide le ragioni della condomina perch� il giudice dell'impugnazione ha accertato che la stessa non era proprietaria della autorimessa del seminterrato e che lo spazio di manovra era destinato all'uso esclusivo dei proprietari delle autorimesse. La Corte ha quindi errato nel porre a carico di tutti i condomini le spese per l'adeguamento alla normativa antincendio. Dai lavori che sono stati eseguiti nelle autorimesse infatti la ricorrente non ha tratto alcuna utilit�, perch� le opere hanno interessato solo le propriet� private.

La Corte avrebbe dovuto porre a carico della condomina pro quota solo le spese che riguardavano le parti comuni e non quelle sostenute per le misure antincendio. Non rileva infatti ai fini del riparto delle spese che dell'adeguamento beneficino indirettamente i condomini perch� le opere ostacolano la formazione di incendi.

Alla luce di tutte queste considerazioni la Corte afferma il seguente principio di diritto: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, indicate nell'art.1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole propriet� esclusive, salvo diversa convenzione; se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino pu� farne; le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno o pi� condomini non vanno poste a carico di quest'ultimi".


Tutte le notizie