Data: 02/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è la denuncia cautelativa

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Il termine denuncia ci fa subito venire in mente l'atto con il quale un cittadino segnala alle Autorità pubbliche la commissioni di un reato, al fine di avviare le indagini e punire l'autore dell'illecito.

In realtà la denuncia non è sempre e solo di tipo penale. Esiste infatti un tipo di denuncia civile, chiamata denuncia cautelativa, che ha la funzione di tutelare il soggetto che la presenta da un'eventuale azione che potrebbe essere avviata nei suoi confronti.

La denuncia cautelativa trova applicazione, in particolare, in caso di sinistri stradali. Con la denuncia cautelativa il soggetto che è rimasto coinvolto in un incidente non fa che segnalare il sinistro e le modalità in cui si è svolto alla propria compagnia assicurativa. In questo modo la compagnia viene informata preventivamente della possibile richiesta risarcitoria che l'altra parte coinvolta potrebbe avanzare.

In quali casi conviene presentarla

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La presentazione della denuncia cautelativa è consigliata in particolare quando lo scontro tra veicoli non ha provocato danni visibili o di rilievo ai mezzi, la controparte al momento non vuole neppure compilare il modulo di constatazione amichevole e quindi tutto appare tranquillo e risolto. L'esperienza però insegna che spesso sono proprio questi incidenti quelli che riservano le sorprese più spiacevoli. Chi lo dice che poi l'altra parte non ci ripensi e decida di chiedere i danni? Ecco in questi casi, in cui si è stati effettivamente un po' sprovveduti e non si sono fatte neppure le foto ai veicoli per provare che lo scontro non ha cagionato danni, conviene segnalare il sinistro alla propria compagnia.

La compagnia in questo modo, qualora dovesse arrivare una richiesta risarcitoria dalla controparte, sarà già a conoscenza dei fatti e potrà tutelare la posizione dell'assicurato al meglio, contestando eventualmente la richiesta risarcitoria dell'altra parte.

Cosa succede dopo la presentazione della denuncia

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Quando la compagnia assicurativa riceve la denuncia da parte del proprio assicurato e con la quale la mette al corrente di aver provocato un sinistro privo di conseguenze di rilievo, archivierà la comunicazione e qualora l'altra parte dovesse avanzare una richiesta risarcitoria, avvierà tutta una serie di verifiche finalizzate ad accertare la versione dei fatti posti alla base della richiesta coinvolgendo i periti assicurativi, specializzati nell'accertare la veridicità o meno del danno che è stato lamentato. I periti infatti hanno il compito di verificare se il "danno" riportato dal veicolo è compatibile con la narrazione dei fatti e procedere quindi al rigetto della richiesta o alla quantificazione del risarcimento.

Naturalmente in caso di richiesta danni avanzata da controparte alla nostra compagnia, questa avrà l'onere di informarci.

Cosa deve contenere la denuncia cautelativa

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La denuncia cautelativa deve indicare i dati anagrafici del denunciante, il numero identificativo della polizza assicurativa, i dati della controparte e la targa del mezzo (se conosciuti) la descrizione del sinistro, ossia dinamica, luogo, data e ora indicativa in cui si è verificato.

Se poi al momento del sinistro erano presenti dei testimoni allora è opportuno, se si conoscono, indicarne i nomi, perché potrebbero essere molto utili.

Attenzione però, questo è il contenuto della denuncia cautelativa nel caso in cui il sinistro si sia effettivamente vetrificato, anche se con conseguenze minime.

Diverso è il caso in cui la denuncia viene inviata alla propria compagnia in caso di sinistro falsamente segnalato. In questo caso l'assicurato non dovrà fare altro che negare l'accaduto e il proprio coinvolgimento nel sinistro.

Quando va presentata la denuncia cautelativa

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La denuncia cautelativa, che non è altro che una lettera raccomandata, deve essere presentata nel termine di tre giorni rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro. A stabilirlo è l'art. 1913 c.c, ai sensi del quale "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro."

Chiariti i termini di presentazione della denuncia cautelativa, è opportuno precisare che il caso finora descritto, ossia sinistro senza conseguenze rilevanti, non è l'unico in cui può essere opportuno presentare la denuncia cautelativa. Essa può rappresentare uno strumento molto utile anche quando la dinamica del sinistro non è così chiara e quindi è opportuno che siano degli esperti a esaminare i fatti e anche quando, come accennato sopra, si teme di poter subire una truffa a causa di un incidente falso.

Denuncia cautelativa e sinistro falso

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Il caso del sinistro falso è sicuramente uno dei casi più spiacevoli che può capitare a chi circola per strada. E' bene sapere però che anche in questo caso la presentazione della denuncia cautelativa può aiutarci ed evitare che la nostra compagnia sia costretta a pagare un risarcimento non dovuto.

In questo caso nella denuncia cautelativa, dopo avere fornito i propri dati e quelli, se conosciuti naturalmente, del "truffatore" si dovrà specificare che non si è stati minimamente coinvolti nel sinistro che potrebbe essere denunciato. In questo modo la compagnia starà in allerta qualora dovesse ricevere richieste risarcitorie infondate e potrà presentare perfino una querela alle Autorità competenti se dovesse rilevare che nei suoi confronti è stata messa in atto una vera e propria truffa.

Denuncia cautelativa e aumento del premio

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Una delle conseguenze più fastidiose di un incidente stradale è certamente quella che comporta l'aumento del premio assicurativo. Ecco, se si vuole scongiurare questo effetto negativo, soprattutto se del sinistro denunciato non si ha alcuna responsabilità, allora la denuncia cautelativa essere davvero molto utile.

La Corte di Cassazione infatti nella sentenza n. 18603/2016 ha chiarito che: "al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (art. 12 legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi.

Pertanto, qualora la compagnia assicurativa abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art. 1913 co l c.c.) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1991)."


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