Data: 19/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno di divorzio e autosufficienza del beneficiario

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La recente sentenza n. 24250/2021 della Cassazione ha ribadito in materia di assegno divorzile il seguente principio: "il giudice deve quantificare l' assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalit�, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l' assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito. Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l' assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente pi� debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l' onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale."

Autosufficienza economica: criterio principe

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Dalla massima della sentenza emerge prima di tutto il recepimento delle indicazioni della sentenza Grilli n. 11504/2017, ma anche del criterio composito della successiva SU n. n. 18287/2018, di cui parleremo a breve.

Ricordiamo che la sentenza del 2017 nel salutare definitivamente il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per quantificare l'assegno divorzile ha stabilito la necessit� di individuare un altro parametro, pi� in linea con l'evoluzione sociale. Parametro che per la Corte deve essere quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, nel senso che, "se � accertato che quest'ultimo � economicamente indipendente o � effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto."

Autosufficienza che per la Corte � individuabile attraverso il ricorso ai seguenti indici:

"1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno;

3) le capacit� e le possibilit� effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'et�, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilit� di una casa di abitazione."

Per le SU l'assegno spetta a chi non ha mezzi adeguati

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Il principio dell'autosufficienza economica della sentenza Grilli � stato per� oggetto di critica da parte della SU n. 18287/2018. Per le SU � necessario adottare infatti un criterio composito per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio in grado di tenere conto della storia della coppia, delle scelte compiute e del contributo dato alla vita familiare da ciascun coniuge.

Per le SU, nel rispetto del principio di solidariet�, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto quando il coniuge richiedente non ha i mezzi adeguati per vivere o non � in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli.

L'autosufficienza va valutata in modo "elastico"

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La recente ordinanza n. 22499/2021 della Cassazione, dando seguito e condividendo comunque l'importanza del criterio dell'indipendenza economica sente la necessit� di dover precisare, dando seguito alla giurisprudenza di legittimit�, che "a giustificare l'attribuzione dell'assegno non �, quindi, di per s�, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, n� il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilit� di condurre con i propri

mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticit� e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrer� avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, n�

bloccata alla soglia della pura sopravvivenza n� eccedente il livello della normalit�, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile."

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