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Data: 25/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Riforma processo civile e mediazione[Torna su] L'amministratore di condominio potrà presto trovarsi a gestire i procedimenti di mediazione con un ampio margine di autonomia nella fase delle trattative, in quanto egli si troverà pienamente legittimato ad attivare, aderire, partecipare ai procedimenti di mediazione. È una delle previsioni contenute nella riforma del processo civile (d.d.l. recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie". Il testo che va a riformare la giustizia civile è stato approvato nei giorni scorsi al Senato. Per approfondimenti: Riforma processo civile approvata in Senato Potenziare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie[Torna su] L'ambizioso obiettivo a cui punta l'intervento riformatore è quello di ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, impegno assunto anche in occasione della presentazione del PNRR affinché venissero garantiti al nostro paese i fondi europei necessari per attuare gli interventi ivi illustrati. Non sorprende dunque che una delle maggiori dorsali della riforma del processo civile riguardi il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution). Ed è in quest'ambito che si inseriscono le novità inerenti le controversie in materia di condominio, elaborate a seguito dell'esame in sede referente. La Commissione ha infatti modificato l'art. 2 del d.d.l., norma che individua principi e criteri direttivi concernenti proprio la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, introducendovi ulteriori disposizioni. Come noto, il d.lgs. n. 28/2010 recante la disciplina della mediazione stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una serie di materie sia tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Tra l'altro, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie in materia di condominio. Mediazione: il ruolo dell'amministratore di condominio[Torna su] Nel delegare al Governo di intervenire in tale ambito, il d.d.l. recante la riforma della giustizia civile prevede di legittimare l'amministratore di condominio ad attivare, aderire, partecipare ai procedimenti di mediazione. In tal caso, si prevede che l'accordo di conciliazione verbalizzato o la proposta di conciliazione del mediatore, vengano sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che si pronuncerà con le maggioranze previste dall'art. 1136 del codice civile per la validità delle deliberazioni. In pratica, la deliberazione dovrà avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (in prima convocazione dell'assemblea) oppure, se con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (seconda convocazione). In caso di mancata approvazione, il d.d.l. prevede che la proposta del mediatore si intenderà non approvata ovvero la conciliazione si intenderà non conclusa. Non sarà più necessario che ogni step della procedura di mediazione passi attraverso il preventivo vaglio assembleare: infatti, solo a seguito della redazione del verbale di conciliazione o della proposta del mediatore si richiederà alla compagine di intervenire con il proprio voto, che potrà essere favorevole o contrario. Una novità che consente di velocizzare la procedura e altresì di valorizzare la figura dell'amministratore che si troverà nella posizione di poter trattare per ottenere una proposta che possa da subito accontentare l'assemblea (oppure registrare un parere contrario). Sospensione cautelare delibere condominiali[Torna su] Anche per quanto riguarda l'ambito squisitamente processuale il d.d.l. prevede una novità che esplica i suoi effetti in ambito condominiale, in particolare nella materia riguardante la sospensione cautelare delle delibere assunte dall'assemblea di Condominio. Si prevede, infatti, che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perda efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. Ancora, viene previsto che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 c.c. (che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea) non perdano efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.
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