Data: 24/09/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Bonus sanificazioni, modalità per l'invio della comunicazione

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Arrivano direttamente dall'agenzia delle entrate le istruzioni per inoltrare la domanda ed usufruire del credito d'imposta sanificazione. Il provvedimento prot. 191910 del 15 luglio 2021, contenente anche il modello da utilizzare per l'invio. Chiarisce il provvedimento che la comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante: il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Gli aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Dopo la presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nello stesso periodo si potrà: inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; oppure si potrà presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d'imposta

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Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. 4.2 Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. 5.

Bonus sanificazioni, come fruire del credito d'imposta

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Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; in compensazione. Per l'uso in compensazione del credito d'imposta: il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.


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