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Data: 20/04/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Nella “Guida alla Riforma Biagi” del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presente on-line nel sito Governativo troviamo la definizione ministeriale: “La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti di lavoro”. Prevista all'art. 5 della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, è stata codifica nel Titolo VIII, Capo I, Artt. 75 e segg. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; il suo intento dichiarato è la riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, garantendo così una maggiore certezza del diritto, e il suo effetto dovrebbe essere di tipo deflativo, tuttavia non si può negare che rappresenti anche un valido appoggio per incentivare il ricorso a rapporti di lavoro flessibili ai quali garantirebbe maggiore certezza. D'altra parte il nesso tra obiettivi deflativi del contenzioso e nuove tipologie contrattuali è definito oltre che “evidente” anche “prepotente” da autorevole dottrina la quale evidenzia come il proliferare di forme di lavoro atipiche sia “all'origine di incertezza e in definitiva, di una litigiosità incentrata sulla qualificazione del rapporto e degli effetti collegati” che sono alla base della necessità di interventi “che investano anche la prevenzione delle liti”. Approfondimento a cura della Dott.ssa Rossella Schiavone |
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