Data: 18/10/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Risarcimento danni per tradimento del coniuge

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La giurisprudenza più volte si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento dei danni in seguito ad una separazione, in particolare per il caso di tradimento del coniuge.
Com'è noto, qualora l'adulterio del coniuge sia la conseguenza della crisi matrimoniale, il coniuge tradito può richiedere al giudice di pronunciare l'addebito della separazione.
Ma il risarcimento del danno può essere giustificato dall'addebito della separazione?
Innanzitutto, è stato più volte specificato che l'addebito e il risarcimento del danno non sono in un rapporto di dipendenza, pertanto non è necessaria la pronuncia di addebito per il riconoscimento del risarcimento. È necessario specificare, infatti, il giudice della separazione non è competente in materia.
Orbene, il presupposto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è la lesione di un bene costituzionalmente protetto. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che la sola infedeltà di per sé non giustifica una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. poiché viene richiesta la lesione anche di beni costituzionalmente garantiti.

Come si orienta la giurisprudenza?

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Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che "ha diritto al risarcimento del danno il coniuge tradito, ma il danno patito va provato" (Cass. Civ. n. 4470 del 23 febbraio 2018).
La Cassazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un coniuge "tradito" poiché era stato provato che il tradimento avevo leso la sua dignità ed il suo onore (diritti costituzionalmente protetti).

Il risarcimento danni può essere chiesto anche nei confronti dei figli?

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Come sopra esposto, il risarcimento del danno può essere richiesto dal coniuge tradito, ma il danno "da tradimento" può essere richiesto anche nei confronti dei figli?
La risposta al quesito è affermativa, difatti la Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, n. 9188 ha confermato il risarcimento per i danni occorsi ai figli a seguito di separazione addebitabile esclusivamente al padre.
L'addebitabilità esclusiva al padre delle cause della separazione coniugale ed in particolare le modalità traumatiche della rottura, fra le quali il trasferimento del genitore in una città diversa e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare da lui creato, hanno, infatti, determinato una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono, tenuto conto della fragilità dei figli, nel caso di specie adottivi e pertanto già segnati da un abbandono originario.

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