Data: 06/10/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Mantenimento figli

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I genitori hanno sempre l'obbligo di mantenere la prole ed il contributo al mantenimento in favore dei figli, in caso di separazione, viene fissato in sede giudiziale (se i genitori non si accordano).

Nella maggior parte dei casi, il contributo al mantenimento dei figli viene versato mensilmente dal genitore non affidatario, ed � volto a coprire le spese ordinarie, fra le quali il vestiario, le spese scolastiche ecc.
Tuttavia, se da una parte per il figlio minorenne non ci sono dubbi in merito all'obbligo del versamento del contributo in oggetto, per quanto attiene al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, spesso sorgono problematiche.

Il mantenimento del figlio maggiorenne

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L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, come previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile, non cessa con il raggiungimento della maggiore et�, bens� permane sino a che i figli non raggiungono una propria indipendenza economica.
L'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice pu� disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico, che salvo diversa determinazione del giudice, � versato direttamente all'avente diritto.
� chiaro che la giurisprudenza, interpretando la norma di cui sopra, ha dovuto introdurre dei limiti, non potendo un genitore mantenere un figlio "fannullone".
Sulla scorta di quanto esposto, la Cassazione (ex multis, Cass. 5088/2018) ha pi� volte stabilito che "l'obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza reddituale, senza loro colpa". I criteri seguiti dalla Cassazione per stabilire o meno se il figlio abbia diritto a percepire l'assegno di mantenimento sono l'accertamento della condizione economica dei figli, l'et�, il conseguimento di competenze e, soprattutto l'impegno nella ricerca di un lavoro.

E se il figlio ottiene una borsa di studio?

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In materia, la Cassazione � stata chiamata a rispondere da un uomo che, dopo la soccombenza in Tribunale e in Corte D'appello, proponeva ricorso innanzi alla S.C. per vedersi revocare l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, poich� la stessa aveva ottenuto una borsa di studio pari ad � 800.
Tuttavia anche la Suprema Corte con ordinanza n. 1448/2020, rigettava il ricorso ribadendo il principio di diritto secondo cui "l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore et� da parte di quest'ultimo, ma perdura finch� il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica". Specificando poi che: "il raggiungimento dell'indipendenza economica non � dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneit�, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessit�, anche scientifiche, del beneficiario".
In conclusione, per il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio non � sufficiente l'ottenimento di una borsa di studio, bens� � necessaria una posizione lavorativa quantomeno stabile.


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