Data: 24/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Esecuzione avviata su titolo caducato e richiesta danni ex art. 96 c.p.c.

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La Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 25478/2021 (sotto allegata) ha dovuto rispondere a un quesito, che però ha richiesto la soluzione di due importanti questioni giuridiche sulla quali fino a oggi, erano presenti dei contrasti giurisprudenziali.

La domanda è la seguente: nel momento in cui il creditore avvia un procedimento di esecuzione forzata, ma lo fa senza la prudenza necessaria perché il titolo nel corso del giudizio risulta caducato, il debitore in che modo può chiedere i danni da lite temeraria al creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c?

Questa in sintesi la risposta delle SU:

  • se il titolo poi caducato si è formato in sede di cognizione o è in questa sede che deve diventare definitivo, allora la domanda per i danni da lite temeraria deve essere avanzata in questa sede se il giudizio è ancora pendente, visto che è qui che il titolo si forma;
  • se invece sono maturate le preclusioni processuali (perché il giudizio è terminato o sono state precisate le conclusioni), allora non resta che avanzare la domanda in sede di opposizione, che deve dichiarare la cessazione della materia del contendere se il titolo è caducato per una pronuncia del giudice della cognizione. In questo caso però il giudice deve ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e a pesare sulla decisione saranno solo i motivi dell'opposizione;
  • solo quando le soluzioni viste finora non sono possibili allora per il risarcimento dei danni da lite temeraria sarà possibile avviare un procedimento autonomo.

I quesiti giuridici da risolvere

Tralasciando nel dettaglio la descrizione della vicenda processuale, che risulta assai complessa e intricata, la Cassazione a SU, per rispondere all'interrogativo proposto, si è trovata a dover dare una risposta, assai articolata, ai seguenti quesiti giuridici:

  • "problema della rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
  • individuazione del giudice competente ad emettere la pronuncia di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione ad un'esecuzione, - intrapresa in difetto della normale prudenza -, sulla base di un titolo giudiziario venuto meno nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione." Quesiti che le Su hanno risolto con l'enunciazione di due importanti principi di diritto.

Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

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Per quanto riguarda la prima questione del titolo esecutivo caducato nel giudizio di opposizione all'esecuzione e alle ricadute sulle spese di lite, le Su hanno sancito il seguente principio di diritto: "In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione."

Giudizio di cognizione, di opposizione e autonomo come extrema ratio

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Per quanto riguarda invece la questione del giudice competente a decidere sul risarcimento del danno da lite temeraria in favore del debitore se il creditore ha agito in sede esecutiva sulla base di un titolo che però è venuto meno le SU hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo."


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