|
Data: 24/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Esecuzione avviata su titolo caducato e richiesta danni ex art. 96 c.p.c.[Torna su]
La Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 25478/2021 (sotto allegata) ha dovuto rispondere a un quesito, che però ha richiesto la soluzione di due importanti questioni giuridiche sulla quali fino a oggi, erano presenti dei contrasti giurisprudenziali. La domanda è la seguente: nel momento in cui il creditore avvia un procedimento di esecuzione forzata, ma lo fa senza la prudenza necessaria perché il titolo nel corso del giudizio risulta caducato, il debitore in che modo può chiedere i danni da lite temeraria al creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c? Questa in sintesi la risposta delle SU:
I quesiti giuridici da risolvereTralasciando nel dettaglio la descrizione della vicenda processuale, che risulta assai complessa e intricata, la Cassazione a SU, per rispondere all'interrogativo proposto, si è trovata a dover dare una risposta, assai articolata, ai seguenti quesiti giuridici:
Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale[Torna su]
Per quanto riguarda la prima questione del titolo esecutivo caducato nel giudizio di opposizione all'esecuzione e alle ricadute sulle spese di lite, le Su hanno sancito il seguente principio di diritto: "In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione." Giudizio di cognizione, di opposizione e autonomo come extrema ratio[Torna su]
Per quanto riguarda invece la questione del giudice competente a decidere sul risarcimento del danno da lite temeraria in favore del debitore se il creditore ha agito in sede esecutiva sulla base di un titolo che però è venuto meno le SU hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo." |
|