Data: 28/09/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Padre regala smartphone al figlio, ma non lo controlla, va sospeso?

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La sospensione della potestà genitoriale del padre non può essere disposta se al minore non viene nominato un curatore speciale che lo tuteli e lo rappresenti in caso di conflitto con il rappresentante. Non per questioni di merito quindi, ma è per la mancata e corretta instaurazione del contraddittorio che la Cassazione con l'ordinanza n. 25340/2021 (sotto allegata) dispone che il giudizio ricominci daccapo per valutare al meglio la capacità genitoriale del ricorrente.

Vediamo più in dettaglio cosa è successo.

La vicenda processuale

Una madre ricorre al Tribunale dei minori, chiedendo che le visite al figlio del suo ex marito avvengano in sua presenza e presso la sua abitazione, a causa della scarsa affidabilità dell'uomo. Costui avrebbe infatti regalato al figlio un cellulare insegnandogli a navigare su Internet, ma senza controllarlo adeguatamente. Lo stesso inoltre stesso avrebbe dato il permesso al bambino di usare le armi ad aria compressa, lasciate in giro e incustodite in casa.

Il Tribunale dei minori, ascoltando le richieste della madre, dispone la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il padre, incarica un consulente di effettuare una valutazione sull'intero nucleo familiare e ordina agli assistenti sociali di definire tempi e modi di vista del padre, con l'obbligo di segnalare eventuali condotte dell'uomo in grado di recare pregiudizio al minore.

Per il padre era necessario nominare un curatore speciale per il figlio

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Il genitore, dopo la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, ricorre in Cassazione, che accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte di Appello. Questa decide con decreto, che viene impugnato davanti alla Corte di Cassazione innanzi alla quale il ricorrente contesta come la Corte di Appello non abbia accolto la doglianza con la quale ha affermato che il procedimento doveva essere dichiarato nullo per la mancata nomina del curatore speciale come previsto dall'art. 78 comma 2 c.p.c. in caso di conflitto tra rappresentato e rappresentante.

Il giudizio deve iniziare daccapo con la nomina di un curatore speciale

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La Cassazione accoglie il ricorso perché manifestamente fondato poiché la Corte di Appello non si è uniformata a quanto da essa stabilito nel provvedimento di rinvio, dimostrando in questo modo di non avere compreso il contenuto dell'ordinanza, in cui si afferma che il procedimento si è concluso con la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e che il decreto presentava un carattere decisorio.

Da qui l'errata decisione della Corte di Appello, che ha invece ritenuto il provvedimento provvisorio perché adottato nella fase iniziale del procedimento e perché lo stesso sembrava finalizzato solo a risolvere il conflitto relativo alle visite del padre, genitore non collocatario.

Errata anche la parte della decisione in cui la Corte di appello sostiene che il giudizio è stato trasformato in giudizio de potestate d'ufficio, potendo agire in tale senso solo i genitori, i parenti e il PM. Conclusione da cui deriva una visione autoritaria della figura del giudice, visto che secondo la Corte d'Appello avrebbe il potere di privare i genitori della responsabilità genitoriale, in totale conflitto con il valore che la famiglia ha per il nostro ordinamento.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare infine il principio che prevede la nomina di un curatore nei giudizi limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale. Nomina che, se mancante, determina la nullità del procedimento in sede d'impugnazione con conseguente rinvio al primo giudice per integrare il contraddittorio.

Da qui l'annullamento delle pronunce con rinvio al giudice di prime cure che dovrà provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.

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