Data: 24/09/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

A cosa serve l'ISEE

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L'ISEE è l'indicatore della situazione economica di un nucleo familiare necessario per verificare, in base alla sua entità, se è possibile accedere a particolari forme di aiuto. Questo perché ci sono diverse forme di agevolazioni che sono subordinate a certe soglie ISEE.

Cos'è la DSU

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Ricordiamo poi, per completezza, che per poter richiedere l'ISEE è necessario prima compilare la DSU ossia la Dichiarazione sostitutiva Unica, che contiene tutte le informazioni della condizione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare. La DSU si può richiedere a un CAF o in alternativa la precompilata disponibile sul sito dell'INPS. Ottenuta la DSU questa va inviata all'Istituto di previdenza per ottenere l'ISEE.

Novità ISEE e DSU 2021

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Di recente sia l'ISSE che la DSU hanno subito alcune importanti modifiche.
Con il decreto n. 314 del 7 settembre 2021 (sotto allegato) il Ministero delle politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, alla luce del decreto del 5 luglio 2021 (che ha ampliato i casi in cui è possibile chiedere l'ISEE corrente), ha provveduto all'aggiornamento del modello tipo della DSU e delle istruzioni necessarie alla sua compilazione.

Con il messaggio n. 3155/2021 del 21 settembre 2021 invece l'INPS ha ricordato che il decreto interministeriale del 5 luglio 2021 ha previsto la possibilità di aggiornare all'anno precedente il patrimonio indicato nella DSU ordinaria, se più conveniente per la famiglia.

ISEE corrente: le novità

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Il decreto del 5 luglio, come anticipato, ha ampliato i casi in cui è possibile chiedere e utilizzare l'ISEE corrente. In particolare dal primo aprile 2021 è possibile presentare l'ISEE corrente anche quando la situazione patrimoniale, che è stata calcolata prendendo come riferimento l'anno precedente, presenta una variazione per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in modalità ordinaria.

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In questo caso sarà quindi possibile aggiornare solo il dato che si riferisce alla situazione patrimoniale. In sostanza si modifica l'indicatore patrimoniale calcolato in modo ordinario con quello che è stato calcolato in relazione all'anno precedente a quello in cui è stata presentata la DSU.

Attenzione però, la circolare precisa anche che dal 1° aprile è possibile modificare anche solo il dato reddituale oppure contestualmente il dato reddituale e quello patrimoniale, mentre dal 1° gennaio al 31 marzo sarà possibile modificare ai fini dell'ISEE corrente solo i redditi.

Validità ISEE corrente

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Nel caso in cui i dati vengano aggiornati come appena visto cambia la validità dell'ISEE nei seguenti termini:

  • se a essere aggiornati sono sia il dato patrimoniale che quello reddituale o solo il dato patrimoniale, allora l'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato presentato il modulo sostitutivo della DSU;
  • se invece è stato aggiornato il solo dato reddituale allora l'ISEE ha validità di sei mesi, che decorrono dalla data in cui è stato presentato il modulo sostitutivo della DSU, a meno che non siano intervenute variazioni per quanto riguarda lo stato di occupazione o l'erogazione del trattamento richiesto. In questi due casi infatti l'ISEE corrente va aggiornato entro due mesi, che decorrono dalla intervenuta variazione.

Nuovi Modelli DSU: novità nella compilazione

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Come anticipato il decreto del 7 settembre 2021 ha invece approvato i nuovi modelli di DSU e conseguentemente le istruzioni per la compilazione.


Tra le novità più rilevanti, come evidenziato anche dall'INPS nel suo messaggio, meritano di essere menzionate le seguenti:

  • l'informativa sul trattamento dei dati personali è stata integrata per quanto riguarda il riconoscimento dei bonus energia elettrica, acqua e gas;
  • nel nuovo campo, appositamente rinominato "Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero" sono compresi anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all'estero;
  • per essere considerato studente autonomo ai fini dell'ISEE Università ora un membro della famiglia di origine deve avere la residenza da almeno due anni in alloggio non di proprietà dalla data di presentazione della DSU;
  • sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata;
  • i neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo costituiscono nucleo familiare autonomo se il ragazzo o la ragazza ritiene "il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita" ossia quando l'interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine, ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo, avendo presentato la relativa richiesta;
  • nei casi di richiesta di prestazioni sociosanitarie per persone minorenni con disabilità o non
  • autosufficienza non si ha facoltà d'indicare un nucleo familiare ristretto, perché si applica
  • in ogni caso l'ISEE minorenni;
  • il "Quadro D", relativo al genitore non coniugato e non convivente con l'altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l'altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio;
  • nel caso di aggiornamento del patrimonio ISEE devono essere indicati nel "Quadro S2" del modello sostitutivo per il calcolo dell'ISEE corrente tutti i componenti (anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione) del nucleo familiare indicati nella DSU ordinaria di riferimento, barrando per ciascuno la variazione patrimoniale (lettera D) e deve essere compilato il "Quadro S5", indicando per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Cosa succede in presenza di errori od omissioni

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Nella fase di attestazione dell'ISEE corrente l'INPS può rilevare la presenza di errori od omissioni rispetto a quanto dichiarato.

Divergenze relative ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare e l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari sono comunicate all'INPS dall'Agenzia delle Entrate in base a controlli automatici.

In presenza di omissioni o difformità nei dati auto dichiarati ai fini dell'ISEE corrente, il richiedente potrà:

  • ripresentare la stessa attestazione ISEE con errori e omissioni, anche se chi eroga la prestazione in questo caso potrà chiedere al soggetto la documentazione attestante la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione;
  • presentare un nuovo modello corretto;
  • chiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, se all'inoltro ha provveduto il CAF stesso e questo ha commesso un errore materiale.

Potranno essere effettuati anche controlli successivi dei dati in base a un piano annuale controlli che deve essere predisposto dall'INPS.

Nel caso poi in cui il soggetto ottenga l'erogazione del beneficio sulla base di una dichiarazione falsa per due anni non potrà più ottenere l'ISEE corrente.

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