Data: 28/09/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Stralcio fino a 5.000 euro: chiarimenti dall'Agenzia

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Con la circolare n. 11 del 24 settembre 2021 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni dettagliate e chiarimenti sullo stralcio previsto dall'art. 4, dai commi 4 a 9 del Decreto Sostegni n. 41/2021 per i debiti fino a 5000 euro.

Come previsto dal comma 5 il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto datato 14 luglio 2021 per definire i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti sopra indicati, il discarico e la eliminazione dalle scritture contabili dei creditori dei relativi importi, stabilendo però che "non si applicano le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile."

Fatta questa premessa vediamo di capire come funziona lo stralcio dal punto di vista pratico, grazie ai chiarimenti dell'Agenzia.

Debiti rientranti nello stralcio

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Il decreto sostegni prevede "l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010."

Per carichi devono intendersi quelli affidati all'agente da ogni ente, sia esso pubblico o privato, che ha fatto ricorso alla riscossione per ruoli.

Quando la norma parla di stralcio dei debiti di importo residuo "fino a 5000 euro" fa riferimento a quei debiti che vengono calcolati tenendo conto del solo capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Sono esclusi dal calcolo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Stop alle cartelle anche sopra i 5mila euro

Attenzione però, il limite dei 5000 euro si riferisce ai singoli carichi e non all'importo totale della cartella. A rilevare quindi è l'importo di ogni singolo carico iscritto. Per cui se un soggetto è debitore in relazione a singoli carichi il cui importo non supera i 5000 euro allora potrà beneficare dell'annullamento in relazione a tutti quelli per i quali risulta a debito anche se di fatto l'importo complessivo supera i 5000 euro.

Lo stralcio, precisa poi la circolare, viene applicato anche in relazione ai debiti che rientrano nelle definizioni agevolate della rottamazione ter, del saldo e stralcio previsto dalla legge di bilancio 2019 all'art. 1 commi 184-198 e dalla agevolazione di cui all'art. 16-bis del dl n. 34/2019.

La norma dal punto di vista del requisito temporale parla di "debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021" anche se rientrano nello stralcio i carichi che in origine superavano i 5000 euro, ma che in conseguenza dello sgravio o del pagamento parziale, grazie anche a definizioni agevolate, alla data prevista non superano l'importo previsto di 5000 euro.

Servizio online per verificare lo stralcio nella definizione agevolata

Un servizio dell'Agenzia permette inoltre di verificare se i debiti ammessi alle definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio, anche se si tratta di debiti per i quali l'annullamento non si è perfezionato e che sarà effettivo solo quando sarà accertato il limite di reddito previsto, come vedremo.

Trattasi del servizio Verifica il tuo piano di pagamento della Definizione agevolata grazie al quale è possibile  verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, vi sono dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 che rientrano tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, come calcolato al 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr.  art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021). In caso di esito positivo della verifica il contribuente potrà procedere con la stampa dei moduli. 

Per avviare la procedura è sufficiente cliccare sul riquadro blu in cui compare la scritta "Verifica lo "Stralcio" debiti nella tua Definizione  Agevolata" per accedere a una pagina in cui si dovranno indicare pochi dati come il codice fiscale, il numero e la data della comunicazione inviata dall'Agenzia e la email. Dato il consenso per il trattamento dei dati e scritto il codice di verifica, si potrà procedere.

Debiti esclusi dallo stralcio

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Sono invece proprio esclusi dallo stralcio i debiti indicati nell'elenco tassativo di cui al comma 9 del suddetto art. 4, ossia:

  • i debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
  • l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Data di riferimento carichi definibili

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La circolare precisa che per quanto riguarda la data a cui fare riferimento per individuare i carichi definibili è quella in cui si è verificato l'affidamento della cartella all'agente della riscossione.

Un'altra data a cui fare attenzione però è anche quella del 31 ottobre 2021, indicata dal dm del 14 luglio, che è la data fino a quando, per i debiti che rientrano nello stralcio, sono sospese sia la riscossione che la prescrizione.

Attenzione bene quindi agli aspetti temporali dello stralcio, perché le somme pagate prima dell'annullamento automatico non verranno restituite.

A questo proposito si consiglia di prendere visione della tabella contenuta nella circolare dell'Agenzia che riepiloga in modo chiaro le scadenze e i relativi adempimenti.

Soggetti e redditi che beneficiano dello stralcio

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Beneficiano dello stralcio i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore ai 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito al 31.1.2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Per quanto riguarda le persone fisiche la circolare chiarisce che vengono prese in considerazione le certificazioni uniche 2020, i 730 e i redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate al 14 luglio 2021, mentre per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento alle dichiarazioni previste per le società di capitali, di persone e degli enti non commerciali che sul frontespizio indicano un periodo di imposta che comprende la data del 31 dicembre 2019.

Fasi e scadenze della procedura di stralcio

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Passando ad analizzare la procedura di stralcio dalla circolare emerge che la stessa ha avuto inizio il 20 agosto 2021 con l'invio da parte dell'Agente della riscossione all'Agenzia delle Entrate "dell'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010."

Il 30 settembre 2021, è la data che fa riferimento alla seconda fase della procedura entro la quale l'Agenzia delle entrate deve restituisce all'agente della riscossione l'elenco dei codici fiscali, segnalando quelli dei soggetti che, in base alle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella sua banca dati al 14 luglio 2021, hanno conseguito redditi imponibili superiori ai limiti richiesti e che quindi non beneficiano dell'annullamento anche se hanno debiti che per importo e riferimento temporale rientrano nello stralcio.

Il 31 ottobre 2021 è la data entro la quale si procede all'annullamento automatico dei debiti che presentano tutti i requisiti previsti dalla legge, i cui codici non sono stati segnalati dall'Agenzia all'agente, il quale provvede allo stralcio senza darne comunicazione al beneficiario, che potrà tuttavia controllare se è intervenuto l'annullamento dei suoi debiti con le modalità che saranno indicate dall'agente stesso.

Il 30 novembre 2021 è la data entro la quale l'agente trasmette l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in modalità telematica per procedere al discarico e all'annullamento senza oneri per il creditore e all'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali. Il discarico ovviamente non opera per i crediti che non rientrano nello stralcio e per quelli che non presentano i requisiti reddituali e soggettivi richiesti. Dati questi che, se inseriti erroneamente, possono essere corretti entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dell'elenco sopra indicato.

Il 15 novembre 2021 infine è la data entro la quale l'agente presenta la richiesta di rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze degli importi relativi alle spese di notifica delle cartelle a quelle per le procedure esecutive per le quote erariali non annullate in conseguenza dello stralcio, in base a quanto risulta dal bilancio al 31.12.2020 e salvo anticipazioni.

Rimborso che avverrà in due rate, la prima entro il 31.12.2021 per l'importo minimo del 70% e la seconda per il residuo entro il 30.06.2022.

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