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Data: 01/10/2021 06:00:00 - Autore: Antonella Bua
Art. 2051 c.c. e responsabilità della Pubblica Amministrazione[Torna su]
In data 22 luglio 2021 il Tribunale Ordinario di Napoli, II Sezione Civile - così come già affermato dal Tribunale di Teramo, nella Sentenza 25 maggio 2021 n. 524 in una fattispecie analoga - ha ribadito che la responsabilità della Pubblica Amministrazione, nell'eventualità di danni cagionati alle persone da parte di un bene demaniale di vasta dimensione (una pubblica via, nel caso che ci occupa), rientra nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. rubricato "danno cagionato da cose in custodia". La recente pronuncia, alla stregua dell'orientamento maggioritario di giurisprudenza e dottrina, riconduce l'art. 2051 c.c. nell'alveo della responsabilità c.d. oggettiva, che prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode. Al fine di appurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria la prova da parte del danneggiato di una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti cosi riconducibile a una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, l'imprevedibilità di tale situazione, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, su cui incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi. Il fattoParte attrice citava il Comune in quanto, mentre percorreva a piedi il marciapiede di una pubblica via, la medesima inciampava su di un tombino mal posizionato e rialzato rispetto al livello stradale, cadendo rovinosamente al suolo.In particolare, a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, si appurava che il tombino, rialzato rispetto al manto stradale e del suo stesso colore, era privo della necessaria segnalazione indicativa di eventuale pericolo. Si accertava, altresì, che la sconnessione della pavimentazione stradale non era assolutamente visibile, neppure utilizzando la massima diligenza nell'affrontare quel tratto di strada. La prevedibilità del pericolo esclude il caso fortuito[Torna su] Nella sentenza in esame, il Tribunale di Napoli respingeva le eccezioni sollevate dall'Ente pubblico convenuto che si fondavano sul caso fortuito, inteso anche quale condotta negligente della vittima.In primis, secondo il giudicante, l'assenza di una qualsivoglia manutenzione della via pubblica rende prevedibile la formazione di una situazione di pericolo, ben rappresentata dalla sporgenza del tombino rispetto al manto stradale. Tale prevedibilità esclude, di fatto, la ricorrenza del caso fortuito. Conta l'età del danneggiato[Torna su] In secondo luogo, l'Ente imputava alla danneggiata di non aver posto in essere quei poteri di controllo necessari ad evitare l'evento lesivo. Il Tribunale di Napoli, nel valutare la condotta della parte attrice, ha dichiarato che "non si può non tenere in considerazione l'età del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è richiesto ad una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona anziana".Per il Tribunale di Napoli è piena e certa la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Invero, nella pronuncia in commento si legge che "la fonte di pericolo costituita da una piccola sconnessione non rappresenta per una persona anziana un ostacolo immediatamente percepibile nel punto ove la sconnessione si colloca". Pertanto, ne deriva che l'interprete, nel valutare la condotta della vittima quale causa di esclusione della responsabilità, "non può ignorare che il parametro di visibilità e conoscibilità della pericolosità della res varia al variare dell'età, posto che è di tutta evidenza che una medesima sconnessione può esigersi come visibile in un soggetto di giovane età e non esigersi viceversa per una persona anziana". Avv. Antonella Bua avv.antonellabua@libero.it - tel. +39 348 22 30 370 |
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