Data: 30/10/2021 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Bonus prima casa e contribuente residente all'estero

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Per quanto riguarda il bonus prima casa, per i cittadini residenti all'estero non serve che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Allo stesso modo non è richiesto il trasferimento della residenza nel territorio di riferimento. Stessa cosa per il secondo acquisto. A fare queste importanti puntualizzazioni è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 627 del 27 settembre 2021 (in allegato).

Nel caso di specie un contribuente residente all'estero, e che è iscritto all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) a gennaio 2020 ha comprato col bonus prima casa un immobile grezzo da destinare ad abitazione principale. A marzo dell'anno successivo l'ha rivenduto ed ha riacquistato un immobile con un garage e un posto scoperto usufruendo delle agevolazioni. Il quesito riguarda la verifica dell'obbligo di trasferire la residenza in Italia entro la scadenza canonica dei 18 mesi, nel Comune in cui si trova la nuova abitazione acquistata.

Bonus prima casa, la regola generale

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Per l'acquisto della "prima casa" da impresa costruttrice, l'applicazione dell'aliquota IVA va nella misura ridotta del 4% per le cessioni di «case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche? non ultimate, se resta l'originaria destinazione. Tra le condizioni per poter fruire del beneficio, si precisa che «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita? ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita? il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e? ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto».

Nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione vengano alienati prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti, per gli acquisti soggetti ad IVA, la differenza fra l'imposta sul valore aggiunto calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche? irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima e recuperare gli interessi di mora. Queste disposizioni però non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In linea generale, dunque, la decadenza e? evitata, se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire "a propria abitazione principale".

Bonus prima casa, il cittadino emigrato all'estero

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Al cittadino emigrato all'estero, gia? in sede del primo acquisto, l'agevolazione spetta a condizione che «l'immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano».

È la circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E spiega che l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui e? situato l'immobile acquistato. Quindi rispetto alla domanda posta dall'istante, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Questo obbligo (così come all'obbligo di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilita? di adibire la casa acquistata "a propria abitazione principale".

Sempre la circolare n. 38/E del 2005 ha chiarito che la condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all'AIRE, ma puo? essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente cosi? come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicita? e concreta attuazione del contenuto.


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