Data: 03/10/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'incarico professionale si pu� conferire anche per fatti concludenti

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Il conferimento di un incarico professionale pu� avvenire in tutte le forme idonee a manifestare la volont� di volersi avvalere della prestazione intellettuale. Questa l'importante affermazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 25941/2021 (sotto allegata)

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado ingiunge a un soggetto di pagare a un ingegnere la somma di Euro 11.647, 81, oltre accessori per saldare il compenso relativo alla prestazione d'opera che il professionista ha posto in essere mediante la redazione di un progetto di un piano di lottizzazione.

Decisione a cui il cliente si oppone in sede di appello, risultando per� soccombente.

Per la Corte di Appello l'incarico pu� essere conferito in qualsiasi modo, purch� lo stesso risulti idoneo a manifestare la volont� di avvalersi delle prestazioni del professionista in quanto lo scambio dei consensi tra le parti si pu� realizzare anche per fatti concludenti, per testi e presunzioni gravi, precise e concordanti. A tale riguardo la Corte ha rilevato che due documenti riferibili al progetto dimostrano il coinvolgimento professionale dell'ingegnere e la conoscenza da parte del soggetto opponente di tale coinvolgimento. Elementi che dimostrano il conferimento dell'incarico per fatti concludenti.

Rilevata inoltre la mancata contestazione da parte del destinatario delle modalit� di pagamento dell'attivit� professionale per il quale � intervenuto un accordo di dilazione. Il fatto poi che il geometra abbia collaborato al progetto e che per le sue prestazioni abbia ricevuto un compenso separato, giustifica da parte dell'ingegnere la presentazione di una parcella distinta. In conclusione per la Corte "non vi � dubbio che tra le parti sia stato stipulato un contratto d'opera professionale, con il conferimento all'ingegnere � dell'incarico di curare, all'altezza delle sue competenze il progetto di lottizzazione nell'area di propriet�" dell'opponente."

Per l'opponente l'ingegnere ha solo messo delle firme

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Parte soccombente ricorre in Cassazione per sollevare i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta la sentenza nella parte in cui ritiene che l'incarico all'ingegnere sia stato conferito per fatti concludenti, trascurando di esaminare con attenzione altre prove da cui emerge l'inesistenza di qualsiasi rapporto con il professionista, mai visto e conosciuto.
  • Con il secondo rileva come dall'esame della documentazione prodotta in giudizio la Corte avrebbe potuto constare che il realt� l'unico incarico professionale � stato conferito dallo stesso al Geometra, il quale ha fatto firmare il progetto all'ingegnere perch� lo stesso richiedeva "firme qualificate" ma non perch� all'ingegnere era stato conferito un qualche incarico.

Incarico conferito per fatti concludenti: il professionista va pagato

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La Cassazione adita dichiara il ricorso inammissibile, dopo l'esame congiunto dei due motivi di ricorso.

Prima di tutto la Corte rileva l'inammissibilit� dei motivi di ricorso perch� finalizzati a ottenere una diversa lettura delle prove gi� esaminate nella fase di merito, in cui � riconosciuta al giudice la libert� di apprezzare discrezionalmente le risultanze istruttorie.

La Corte di Appello, del resto, rilevano gli Ermellini, dopo aver valutato le prove raccolte, � giunta alla conclusione che l'opponente in realt� aveva conferito l'incarico all'ingegnere, che per i progetti redatti, aveva quindi chiesto il saldo del compenso a lui dovuto, indicando in modo logico e coerente le ragioni per le quale � arrivata a una simile conclusione, che ha condotto all'accoglimento della domanda del professionista di ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto dalla controparte per l'attivit� svolta.

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