|
Data: 03/10/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Stop utilizzo di apparecchi meramente approvati[Torna su] Omologazione e approvazione sono procedure diverse, che spettano ad autorità diverse. E questo ha valore nonostante oggi si "tenti" in ogni modo di ritenerle sostanzialmente equivalenti. Lo afferma il Giudice di Pace di Belluno, nella sentenza n. 220/2021 (qui sotto allegata), che in qualche modo "richiama all'ordine" le amministrazioni che perseguono nell'utilizzare dispositivi meramente approvati. La pronuncia origina dal ricorso promosso contro il Comune e riguardante proprio un verbale della Polizia Locale relativo a violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 7, del Codice della Strada. Trattasi di eccesso di velocità (superamento di non oltre 10 km/h il limite consentito) è stata rilevato con apparecchio elettronico utilizzato in postazione fissa. Tra le doglianze del ricorrente colgono nel segno quelle riguardanti la mancata omologazione dell'apparecchiatura. Il Giudice onorario, prima di addentrarsi nelle motivazioni che conducono ad accogliere il ricorso, dimostra il suo disappunto per quanto riguarda le sempre più numerosi sanzioni elevate a seguito dell'uso di dispositivi che risultano non omologati, bensì "semplicemente approvati dal M.I.T.", come quello di cui al caso in esame. Procedure che, a detta del magistrato bellunese, non risultano affatto equiparabili. Come si legge in sentenza, "di là dei tentativi oggi utilizzati al fine di equiparare omologazione ed approvazione (in considerazione del fatto che le aziende costruttrici degli apparecchi di misurazione della velocità hanno scelto di percorrere la strada dell'approvazione, ritenendola evidentemente sufficiente), si deve ritenere che il primo presuppone specifiche norme tecniche di riferimento, tanto nazionali quanto europee le quali, invece, mancano per il secondo. Dunque, le due procedure sono differenti e spettano ad autorità diverse". Omologazione e approvazione sono procedure diverse[Torna su] La pronuncia in esame va dunque ad alimentare quel filone giurisprudenziale che non dimostra condividere le conclusioni espresse nel parere pubblicato l'11 novembre del 2020, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a firma del Direttore Generale, che invece considera sostanzialmente "equivalenti" le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere ZTL, photored, ecc.) con la conseguenza di ritenere sufficiente la sola procedura di approvazione per conferire validità all'efficacia degli stessi. Come si legge nella sentenza del Giudice di Pace di Belluno, le motivazioni per cui tale conclusione non può essere accolta sono molteplici, a partire dal dictum dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada secondo cui "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". La norma, oltre a parlare di omologazione espressamente, rimanda poi al regolamento di esecuzione e attuazione e, in tale contesto, la distinzione tra le due procedure (approvazione e omologazione) si rintraccia facilmente nell'art. 192 reg. att. C.d.S.: anche se tale disposizione non specifica chiaramente le ipotesi in cui sia richiesta l'una o l'altra, secondo il giudicante "certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, altrimenti non vi sarebbe stata la ragione di due differenti menzioni". "Spetterebbe al legislatore chiarire il punto, sotto il profilo tecnico, con riferimento alle diverse tipologie di apparecchi" afferma ulteriormente la sentenza. Ritenendo che anche gli ulteriori commi del medesimo articolo facciano propendere per una sostanziale demarcazione tra approvazione e omologazione, si ritiene che quest'ultima abbia un'importanza maggiore, non trattandosi solo di un atto amministrativo, bensì di procedura avente natura squisitamente tecnica e finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare. Auspicabile l'intervento del legislatore[Torna su] In ogni caso, si legge in motivazione "non può essere posto in dubbio che, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità ex art. 142, comma 6, C.d.S., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal MISE". Una conferma in tal senso giunge anche dalla giurisprudenza puntualmente richiamata in sentenza, tra cui la sentenza n. 15042/2011 della Corte di Cassazione e, soprattutto, la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale. Il Giudice onorario non manca di rilevare che la questione in oggetto è destinata a rimanere controversa "fino a quanto, da parte del legislatore, non si deciderà di fare definitiva chiarezza" anche in virtù del fatto che la normativa in materia appare "farraginosa" e come tale si presta a "interpretazioni differenti". Non ritenendo il giudicante che approvazione e omologazione possano essere intese come la stessa cosa, viene ritenuta prevalente l'esigenza di garantire che i prototipi degli stessi, prima di essere commercializzati e posti concretamente in uso, siano stati sottoposti a precise verifiche tecniche ed esami di laboratorio che ne attestino precisione e affidabilità. Verifiche ed esami che sono il presupposto della procedura di omologazione da parte del MISE e alla quale, se previsto, potrà seguire l'approvazione da parte del MIT. Il verbale impugnato viene dunque annullato in quanto facente esclusivamente riferimento all'approvazione del MIT e dunque non può essere convalidato. Spese di lite integralmente compensate tra le parti in ragione della materia soggetta a interpretazioni contrastanti. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
|