Data: 05/10/2021 06:00:00 - Autore: Michele Zuppardi

Danni da infiltrazioni

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In tema di infiltrazioni acquose, ove il danneggiato dimostri la sussistenza di gravi difetti strutturali nella propriet� confinante nonch� l'assenza - in quest'ultima - dell'ordinaria manutenzione, non pu� integrarsi la fattispecie del concorso di colpa del creditore danneggiato di cui all'art. 1227 del codice civile.

Cos� il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2508 del 21.09.2021, ha affermato il principio per il quale - in presenza di una siffatta riconducibilit� del danno all'evento - l'eventuale mancata adozione di accorgimenti contenitivi sulla propriet� del danneggiato non pu� essere invocata dall'incauto danneggiante per limitare la propria responsabilit�, che deve essere invece considerata esclusiva.

Il caso

Il proprietario di un immobile posto accanto a un fabbricato di propriet� comunale si era rivolto al Tribunale salentino richiedendo il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni alla sua abitazione, nonch� la condanna ad un facere specifico per inibire la trasudazione delle acque meteoriche provenienti dal manufatto di propriet� pubblica.

Tale iniziativa giudiziaria era seguita al procedimento ex articolo 696 c.p.c., gi� esperito in contraddittorio con l'Ente Civico, e quest'ultimo - pur in presenza della relazione del CTU che aveva accertato la sussistenza dei danni subiti ai locali del ricorrente e la riconducibilit� dei medesimi al fenomeno di tipo infiltrativo dovuto all'umidit� di risalita provocato dal fondo comunale - aveva insistito nel ritenere la corresponsabilit� dell'attore ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.

Sta di fatto che l'ausiliario del Giudice, a fronte degli evidenti difetti costruttivi e della totale assenza di manutenzione ordinaria ascrivibili al Comune convenuto, aveva gi� sottolineato che la eventuale mancanza di "ulteriori quanto secondari" accorgimenti dell'attore, idonei a contenere le infiltrazioni subite, non appariva elemento sufficiente a limitare la responsabilit� cagionata dall'incuria dell'ente territoriale rendendo cos� palese, in capo a quest'ultimo, la mancata operativit� dei doveri di custodia di cui all'art. 2051 c.c.

Il processo

Data la natura documentale che ha reso superflua l'istruttoria orale, la causa � stata dunque subito trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e si � definita con l'accoglimento della domanda attorea attraverso la condanna del Comune al pagamento di oltre tredicimila euro a titolo di risarcimento del danno, nonch� all'obbligo di eseguire i lavori necessari per inibire le accertate infiltrazioni, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali liquidati in favore del danneggiato.

"Orbene - si legge in sentenza - non vi sono elementi che consentano di ritenere sussistente un concorso di colpa dell'attore per i danni per cui � giudizio, posto che a fronte dei macroscopici difetti costruttivi e della totale assenza di manutenzione ordinaria ascrivibili al convenuto, l'eventuale mancanza di accorgimenti da parte del danneggiato, atti a contenere le infiltrazioni subite, non appare circostanza idonea a limitare la responsabilit� del Comune".

Quest'ultimo, come da risultanze processuali, oltre a non aver messo in opera alcun accorgimento a limitare o ad evitare il danno per cui si � celebrato il giudizio, non aveva neppure presenziato alle operazioni peritali e non aveva formulato alcuna osservazione alla bozza dell'elaborato redatto dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, salvo poi a manifestare - senza ottenere positivo riscontro - la volont� di addivenire alla definizione bonaria della controversia mancando per� di motivare la presunta corresponsabilit� del confinante danneggiato.

Il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione

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Particolarmente utile, in riferimento alla sentenza commentata, � il richiamo osservato dal Tribunale di Lecce alla giurisprudenza di legittimit�, ferma nel ritenere che "il criterio di imputazione della responsabilit� di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalit� tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onera della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarit� o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico fra cosa e danno, ed � comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilit� ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che pu� anche essere esclusiva" (Cass. n.27724/2018).

La decisione

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Nella fattispecie all'esame del Tribunale di Lecce non solo l'Ente Civico ha mancato di partecipare alle operazione peritali, ma lo stesso � rimasto completamente inerte sulla indicazione delle eventuali condotte contenitive del danno che l'attore avrebbe potuto o dovuto adottare, "dimenticando" cos� di spiegare come le stesse sarebbero state idonee ad evitare, o almeno a contenere, gli effetti negativi della risalita di umidit� dal muro confinante.

Pesa, sul dispositivo reso dal Giudice, la grave inerzia del Comune seguita dal rifiuto di aderire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nonostante la piena conoscenza della schiacciante responsabilit� rilevata in sede di accertamento tecnico preventivo.

Una sentenza di condanna pi� che prevedibile, dunque, che richiama fortemente le responsabilit� di cui all'art. 2051 c.c. e chiarisce inequivocabilmente l'ambito di applicazione dell'art. 1227 c.c., ritenuto evidentemente "sussidiario" perch� indissolubilmente legato alla realistica valutazione della "effettiva incidenza" sulla causazione degli eventi.


Avv. Michele Zuppardi

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