Data: 16/10/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sequestro preventivo della prima casa finalizzato alla confisca

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Si può sequestrare la prima casa, da distinguere rispetto alla nozione di unico immobile di proprietà, il limite alla espropriazione comunque vale solo per i debiti erariali e non vieta né il sequestro preventivo né la confisca successiva a cui lo stesso è finalizzato. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 35809/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale rigetta la richiesta di riesame del decreto del Gip, con cui è stato disposto il sequestro preventivo, per procedere poi alla confisca diretta o per equivalente, del profitto dei reati o in mancanza, dei beni mobili e immobili rientranti nella disponibilità dell'indagato e corrispondenti al valore dell'imposta che è stata evasa. All'indagato si contesta infatti la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'emissione di fatture false.

Per l'indagato non si può sequestrare la prima casa

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Contro la decisione del Tribunale l'indagato ricorre in Cassazione, al fine di ottenerne l'annullamento, ritenendo che il sequestro eseguito sull'immobile in cui risiede la sua famiglia non sia legittimo non solo perché trattasi della prima casa, ma anche in ragione dell'importo oggetto del sequestro di € 101.270,00.

Limiti solo per l'unico immobile di proprietà per debiti con l'Erario

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

Nel caso di specie infatti:

  • non vale il limite alla espropriazione immobiliare contemplato dall'attuale formulazione dell'art. 76 co. 1, lett. a) del Dpr n. 602/1973, che vieta l'espropriazione immobiliare solo all'Erario e non ad altri creditori per debiti tributari;
  • detta norma comunque non si riferisce alla prima casa, ma all'unico immobile di proprietà e non rappresenta un limite al sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente;
  • non si applica infine neppure il principio giurisprudenziale secondo il quale la disposizione che vieta all'agente di riscossione, in casi determinati, di espropriare la prima casa, preclude anche il sequestro finalizzato alla confisca dell'abitazione dell'indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che è stato commesso attraverso la vendita simulata dell'immobile. Questo perché trattasi di reato di pericolo concreto che richiede una condotta idonea a rendere inefficace l'attività di riscossione, "quivi già ex ante non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi."
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