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Data: 16/10/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sequestro preventivo della prima casa finalizzato alla confisca[Torna su]
Si può sequestrare la prima casa, da distinguere rispetto alla nozione di unico immobile di proprietà, il limite alla espropriazione comunque vale solo per i debiti erariali e non vieta né il sequestro preventivo né la confisca successiva a cui lo stesso è finalizzato. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 35809/2021 della Cassazione (sotto allegata). La vicenda processualeIl Tribunale rigetta la richiesta di riesame del decreto del Gip, con cui è stato disposto il sequestro preventivo, per procedere poi alla confisca diretta o per equivalente, del profitto dei reati o in mancanza, dei beni mobili e immobili rientranti nella disponibilità dell'indagato e corrispondenti al valore dell'imposta che è stata evasa. All'indagato si contesta infatti la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'emissione di fatture false. Per l'indagato non si può sequestrare la prima casa[Torna su]
Contro la decisione del Tribunale l'indagato ricorre in Cassazione, al fine di ottenerne l'annullamento, ritenendo che il sequestro eseguito sull'immobile in cui risiede la sua famiglia non sia legittimo non solo perché trattasi della prima casa, ma anche in ragione dell'importo oggetto del sequestro di € 101.270,00. Limiti solo per l'unico immobile di proprietà per debiti con l'Erario[Torna su]
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Nel caso di specie infatti:
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