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Data: 27/10/2021 22:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia
Obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli[Torna su]
Il nostro Codice civile sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli così come stabilito dalla Costituzione (art. 30 Cost.) e nelle disposizioni di cui agli artt. 147, 148 c.c. Mantenimento figlio maggiorenne: il caso[Torna su] In seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale aveva disposto l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno di 600 euro mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne. Quest'ultima, aveva un'occupazione lavorativa che tuttavia non la soddisfava e pertanto decideva di intraprendere il percorso di studi universitari. Il padre proponeva appello, sulla scorta della decisione della figlia di proseguire gli studi universitari ed abbandonare il lavoro; tuttavia, la decisione del primo grado veniva confermata in appello. La corte territoriale, infatti, sottolineava che l'obbligo di mantenimento dei figli non decade con la maggiore età ma con il raggiungimento dell'indipendenza economica. Cosa ha stabilito la Cassazione?[Torna su] La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23318/2021 stabiliva che "l'obbligo di mantenere i figli non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta". In conclusione, ai fini del mantenimento, non si può non tener conto delle aspirazioni del figlio e certamente gli studi universitari sono propedeutici allo sviluppo delle competenze necessarie al raggiungimento dell'indipendenza economica. Nel caso in oggetto la Cassazione ha considerato anche la giovane età e la volontà di riprendere gli studi della ragazza e per questo ha confermato il mantenimento. |
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