Data: 13/10/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non rileva il passaggio di brioche e gelato ma il modo in cui viene fatto

[Torna su]

Per la Cassazione, come chiarito nella sentenza n. 35601/2021 (sotto allegata) "non è lo scambio in sé a determinare il rigetto del beneficio invocato, ma le particolari modalità del comportamento attraverso cui esso si è estrinsecato, modalità che hanno denotato un atteggiamento di ferma malizia, non direttamente compatibile con la condotta di partecipazione piena all'opera di rieducazione."

Detenuto passa cibo ai membri dello stesso gruppo di socialità

Il Tribunale di Sorveglianza rigetta il reclamo presentato da un detenuto in regime di 41-bis contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha respinto in parte l'istanza di liberazione anticipata.

In relazione ai periodi per i quali è stata negata la liberazione anticipata del detenuto il Tribunale ha valorizzato alcune condotte, dalle quali ha desunto la mancata adesione dello stesso al trattamento rieducativo a cui è sottoposto. In ben due occasioni lo stesso è stato colto nell'atto di passare del cibo da una cella all'altra, un volta attraverso un'apertura in corrispondenza della parete comune del bagno e l'altra con una scopa dalle finestre del bagno. In un'altra occasione ancora poi ha tenuto un atteggiamento offensivo nei confronti del personale della Casa Circondariale.

Per il detenuto passare cibo non è illecito disciplinare

[Torna su]

Il detenuto, nel ricorrere in Cassazione, lamenta la violazione degli articoli 54, 41 comma 2 quater lett. F) della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e degli articoli 3 e 27 della Costituzione. Per il ricorrente il passaggio di un gelato e di una brioche da una cella all'altra a un detenuto che faceva parte dello stesso gruppo di socialità non può essere considerato un illecito disciplinare. A sostegno della sua difesa invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2020, per affermare che tale condotta non può condurre alla negazione del beneficio della liberazione anticipata.

Corretta la valorizzazione delle modalità del passaggio di cibo

[Torna su]

La Cassazione nel rigettare il ricorso conferma come la Corte Costituzionale abbia in effetti dichiarato la illegittimità costituzionale "della disposizione di cui all'art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti."

Per la Consulta infatti "I detenuti dello stesso gruppo di socialità possono normalmente comunicare tra loro e non risulta giustificata la deroga disposta alla possibilità di scambiare oggetti di modico valore (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000). La prescrizione assume in questa ottica una valenza puramente afflittiva, contraria allo stesso principio di rieducazione."

Gli Ermellini evidenziano tuttavia come nel caso di specie a essere valorizzato dal Tribunale di Sorveglianza non è stato tanto lo scambio del gelato e della brioche da parte del detenuto, ma delle modalità in cui lo stesso è stato posto in essere, da cui è possibile desumere una certa malizia e astuzia, considerato che in un caso il passaggio è stato realizzato avvalendosi di una scopa.

Corretta l'importanza attribuita dal Tribunale alla modalità commissiva del passaggio del cibo come base da cui ha tratto la mancata adesione trattamentale nei periodi in cui le condotte suddette sono state poste in essere dal detenuto.

Leggi anche:

Consulta: i detenuti al 41-bis possono scambiarsi oggetti



Tutte le notizie