Data: 23/04/2007 - Autore: Roberto Cataldi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9167/2007 è intervenuta a mettere un freno alle numerose contravvenzioni che spesso venivano recapitate ad automobilisti che, loro malgrado, erano rimasti imbottigliati nel traffico nel bel mezzo di un incrocio allo scattare del rosso.
La Corte ha ora annullato la multa che era stata inflitta a un automobilista della capitale che era rimasto letteralmente intrappolato dal traffico mentre impegnava un incrocio.
Il Giudice di Pace che si era precedentemente interessato della vicenda aveva confermato la contravvenzione ma ora la Corte ha dato ragione all'automobilista spiegando che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dell'elemento soggettivo non potendo prescindere dal motivare sulla circostanza che l'utente della strada si era trovato realmente imbottigliato.
Nell'impianto motivazionale della sentenza si legge: "il giudice di pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio" previsto dall'art. 277 cc "dell'impugnato verbale, incorrendo così nella violazione prevista dall'art. 112 Cpc per omessa pronuncia".
Dopo l'accoglimento del ricorso il caso torna ora al Giudice di Pace che dovrà riesaminare il caso e, sicuramente, motivare meglio.
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