|
Data: 15/10/2021 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Controlli automatici ai semafori e delibera della giunta[Torna su] Spetta al Comune, convenuto nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, dimostrare che il dispositivo di rilevamento automatico della violazione sia stato regolarmente sottoposto ad omologazione e taratura. Ancora, l'amministrazione dovrà altresì illustrare, nella documentazione depositata in giudizio, le ragioni della scelta di installare l'impianto in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza, producendo delibera della Giunta Comunale facente espresso riferimento all'installazione dello stesso. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 518/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l'istanza di un conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, che si era visto elevare un verbale per passaggio con il rosso (art. 146, comma 3, C.d.S.), infrazione rilevata tramite apparecchiatura elettronica. Il ricorrente, nel contestare la multa, evidenzia la mancata pubblicazione oltre che inesistenza e mancata indicazione nei provvedimenti opposti di alcun decreto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per i rilevamenti e, ad avviso del giudice onorario, tali doglianze colgono nel segno. Onere della P.A. dimostrare la taratura dell'apparecchiatura[Torna su] In primis, la pronuncia evidenzia come il Comune resistente sia da considerarsi "attore sostanziale nel giudizio di opposizione, in quanto onerato della prova della legittimità del proprio operato (ex multis Cass. n. 5095/1999)". Tanto premesso, nel caso di specie l'ente locale non ha prodotto una Delibera di Giunta o una Determina Dirigenziale facente specifico riferimento all'installazione del sistema di rilevazione del transito con semaforo rosso all'intersezione dove è stata accertata l'infrazione oggetto di impugnazione. Tra l'altro, il Giudice di Pace evidenzia un'anomalia nella documentazione prodotta dalla difesa del Comune (in dettaglio una determina dirigenziale e un libretto di dotazione): nella stessa, infatti, si fa riferimento ad apparecchiatura diversa (Vista Red) da quella che, secondo il verbale, sarebbe stata utilizzata per il rilevamento delle infrazioni, ovvero l'apparecchio automatico di rilevamento "ReDvolution". Per quest'ultima apparecchiatura, dunque, la resistente non ha nemmeno prodotto il certificato di taratura, omettendo così di fornire la dimostrazione della perfetta funzionalità dello strumento, onere che, come anticipato, incombe inderogabilmente sull'amministrazione a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Vizi della documentazione prodotta[Torna su] Tra l'altro, secondo il magistrato piemontese, sbaglia il Comune ad affermare che "la pretesa sanzionatoria di una Pubblica Amministrazione non si basa su una delibera o su un atto di altra natura" e che non vi sia "nessuna norma che prevede che un accertamento relativo alle violazioni del C.d.S. sia nullo se l'apparecchiatura adottata non è sorretta da una delibera di giunta". Nel caso di specie, il Comune convenuto ha prodotto la determinazione del Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale concernente l'acquisizione dell'impianto per la rilevazione automatica con contratto di noleggio e affidamento del relativo contratto di manutenzione e assistenza base triennale. Un provvedimento che non si sottrae alla critica del giudice il quale, in primis, sottolinea come lo stesso appaia privo di sottoscrizione, non essendovi in calce il nominativo e la firma del suo estensore e, tra l'altro, si distingua per "genericità dell'oggetto e scarsa chiarezza del contenuto", oltre che per il fatto che in esso il responsabile si limita a determinare solo di approvare le apparecchiature afferenti l'impianto di rilevazione automatizzata delle infrazioni semaforiche. Senza contare che il provvedimento fa riferimento al dispositivo Vista Red, mentre lo strumento utilizzato dal Comune per la contestazione dell'infrazione risulta diverso e quindi estraneo a detta determina. Ancora, il Comune produce documenti relativi all'affidamento del servizio, ma in nessuno di questi viene individuata l'intersezione ove è avvenuta la violazione quale luogo ove effettuare l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento semaforico. Infine, neppure viene fornita una motivazione di tale scelta, né si fa alcun riferimento all'apparecchiatura concretamente installata presso l'intersezione suddetta. Delibera della Giunta Comunale necessaria[Torna su] In breve, non sono stati prodotti in giudizio dal Comune dei documenti tecnici redatti prima dell'installazione dell'impianto e dai quali sia possibile evincere le ragioni della scelta operata dall'amministrazione in relazione alle esigenze della circolazione, della sicurezza del traffico e degli utenti. Inoltre, neppure è indicata una delibera della Giunta comunale facente espresso riferimento all'installazione del sistema di rilevamento di cui si occupa il giudizio e tale delibera, ad avviso del giudicante, sarebbe stata necessaria. Come si legge in sentenza, "la decisione necessariamente motivata (motivazione che deve comprendere l'individuazione del luogo e delle ragioni di tale individuazione) di installare un impianto di rilevamento di infrazioni, con l'approvazione ella relativa spesa, non costituisce espressione di attività esecutiva e gestionale, ma di una scelta politico amministrativa assegnandosi in caso contrario al Dirigente un ambito di discrezionalità che non gli appartiene". In chiusura, si segnala come, tra l'altro, lo stesso Comune convenuto, in situazione analoga a quella del giudizio, ha deciso di annullare in autotutela i verbali elevati in assenza di provvedimento della Giunta comunale espressiva della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e sicurezza urbana. In conclusione, tutti i motivi appena illustrati inducono, non solo, ad accogliere il ricordo, ma altresì a condannare il Comune al pagamento degli esposti di lite. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
|
|