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Data: 15/10/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Linee guida Tribunale di Milano su CTU, minori e famiglia[Torna su]
Il Tribunale di Milano il 6 ottobre 2021 ha emanato le"Indicazioni operative per la Ctu su famiglie e minori" (sotto allegate) a causa della necessità di fissare delle linee guida da adottare in sede di separazione o divorzio o in relazione alla crisi del rapporto tra persone non coniugate, per elaborare buone prassi utili a giudici, avvocati, consulenti e ausiliari. CTU: dalla nomina alla stesura dell'elaborato[Torna su]
Come precisano le linee guida, il CTU deve risultare idoneo all'incarico. Per essere valutato deve depositare il suo Cv europeo e se non è competente deve avvertire il giudice con tempestività. Il CTU può, in presenza di risultanze sopravvenute, proporre osservazioni o integrazioni e comunicare la necessità di avvalersi di ausiliari. Il soggetto nominato deve essere terzo e imparziale e informare il giudice sull'esistenza di cause che possono condurre alla sua ricusazione, tra le quali non rientrano la partecipazione a master, convegni e collaborazioni scientifiche. Compito del CTU non è quello di conciliare le parti, anche se è suo compito valutare la presenza di margini di negoziabilità. Il suo compito principale è di rispondere al quesito che il giudice gli rivolge, il cui contenuto è dettagliato al punto 6) delle linee guida, da cui emerge che lo stesso è tenuto a relazione sulle condizioni psichiche dei genitori, sulle loro competenze genitoriali, sulle condizioni psichiche dei minori, sul legame che i minori hanno rispettivamente con il padre e la madre, sulla necessità di disporre un affido esclusivo a uno solo dei genitori, sulle modalità e sui tempi che ciascuno deve trascorrere con i figli, sulla necessità di interventi di natura psicosociale e infine sui percorsi o soluzioni alternative da percorrere in caso di evoluzioni negative. La prima fase della sua attività è rappresentata dalla calendarizzazione delle procedure in accordo con i CTP nominati dalle parti (vedi punto 3), con la possibilità di apportare alle stesse le modifiche che dovessero rendersi necessarie in base all'andamento delle indagini. Al CTU viene messa a disposizione tutta la documentazione di causa, ma nell'esperimento dell'incarico può acquisire altri documenti, che deve trasmettere ai CTP nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti possono altresì procedere al deposito di tutta la documentazione necessaria al CTU per il suo incarico nei termini stabiliti dal giudice. Quando da inizio alle operazioni il CTU deve redigere apposito verbale, altri verbali devono essere redatti poi quando i CTP lo richiedono. Concluse le operazioni deve essere redatto il verbale di chiusura in cui il CTU deve occorre dare atto di eventuali contestazioni dei CTP, che a loro volta devono rendere note al CTU le loro osservazioni e istanze. I verbali vanno allegati alla relazione. Per quanto riguarda le modalità delle operazioni peritali, se è necessario tutelare la salute dei cittadini e della collettività, il CTU può disporre che le operazioni peritali si svolgano da remoto o in presenza, ma con l'adozione delle cautele più opportune. Concluse le operazione deve redigere la relazione finale che deve essere sintetica, chiara, coerente e articolata in sezioni e parti, meglio descritte al punto 18) delle linee guida. Alla relazione deve essere allegata tra l'altro tutta la documentazione reperita e utilizzata dal CTU, i supporti per le registrazioni audio e video, le risposte ai CTP e le osservazioni di questi ultimi. Completato l'incarico il CTU e gli ausiliari si impegnano a non assumere incarichi in favore delle parti per garantire la terzietà. Per l'attività svolta il CTU ha diritto a un compenso, che viene corrisposto dallo Stato nel caso in cui le parti siano state ammesse al patrocinio gratuito. Poiché l'attività del CTU viene compiuta per ragioni di giustizia, per il trattamento e l'acquisizione dei dati non è necessario il consenso dell'interessato. La raccolta, il trattamento e la diffusione avvengono per questo nei limiti temporali necessari allo scopo e nel rispetto dei principi di liceità, esattezza e pertinenza. Esame peritale di adulti[Torna su]
L'esame peritale degli adulti prevede la raccolta anamnestica completa, partendo dalla narrazione autobiografica per arrivare a test di approfondimento diagnostico, di cui il Consulente deve chiarire le finalità. Tutto il materiale di questa fase deve essere depositato. La registrazione dell'esame degli adulti avviene se il giudice lo ritiene necessario per motivi particolari. Esame dei minori, ascolto e curatore[Torna su]
L'esame dei minori comporta l'adozione di precise accortezze per evitare situazioni di stress. Se non è richiesto, l'esame del minore avviene senza la presenza dei CTP. Il giudice può inoltre delegare al CTU l'ascolto del minore (che deve essere audiovideo registrato) a cui, se non autorizzati, non possono prendere parte i difensori, le parti e i CTP. Per l'ascolto del minore è opportuno non ricorrere al vetro specchio con impianto citofonico, in caso contrario deve esserne informato. In caso di ascolto infine al minore deve essere garantito un difensore-curatore, figura che non è opportuna quando si procede a un esame clinico, che deve essere sempre audio e video registrato. Se poi il curatore viene chiamato dal CTU il colloquio deve avvenire nel contraddittorio con i CTP. Violenza domestica[Torna su]
Se nel nucleo familiare si sono verificati episodi di violenza domestica e sono state adottare misure di protezione di cui all'art. 342 bis c.c. o il soggetto responsabile è stato condannato o sottoposto a misura cautelare, il CTU deve valutare se far incontrare il genitore maltrattante con i figli o la vittima del maltrattamento a meno che tali incontri congiunti non siano necessari, sempre a condizione che i figli oppongano un rifiuto. E' compito del CTU tutelare i minori e le vittime di violenza quando deve valutare le competenze genitoriali e decidere i tempi di permanenza dei figli con i genitori. |
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