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Data: 04/12/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Reato di sostituzione di persona[Torna su] Commette reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p il soggetto che, utilizzando le foto del figlio adolescente nei profili social, adesca una ragazza affetta da ritardo mentale e instaura con la stessa una relazione a distanza finalizzata a ottenere vantaggi sessuali. Questa la decisione del Tribunale di Trieste contenuta nella sentenza n. 681/2021 (sotto allegata).
La vicenda processualeUn soggetto viene imputato per il delitto di cui all'art. 494 c.p, che punisce la sostituzione di persona, perché per procurarsi un vantaggio ha indotto in errore una giovane affetta da disabilità intellettiva e ritardo mentale, facendosi passare per un ragazzo di 20 anni, a cui ha dato un nome di fantasia e per la cui immagine del profilo ha utilizzato le foto del figlio adolescente, ha avviato una relazione nel corso della quale le ha chiesto l'invio di foto e atti sessuali.Sostituzione di persona fare sexting su Instagram[Torna su] Dalle prove raccolte emerge la responsabilità dell'imputato per il reato del quale è stato accusato. La vittima è stata contattata dall'uomo nel dicembre 2017. All'inizio la relazione si è basata solo su conversazioni, poi su uno scambio di foto anche volgari a mezzo WhatsApp. L'imputato si è presentato alla persona offesa come un ragazzo di 20 anni, utilizzando le foto del figlio per il profilo del social. A causa della relazione, che la ragazza credeva di aver instaurato con un coetaneo, ha addirittura tentato il suicidio.
Integrati tutti gli elementi del reato di sostituzione di persona[Torna su] Nel caso di specie il Tribunale di Trieste ravvisa la presenza di tutti gli elementi necessari a integrare il reato di sostituzione di persona. Si ha sostituzione infatti quando una persona assume un atteggiamento finalizzato a far apparire se stesso come un'altra persona.
Detto reato, per la giurisprudenza recente, può realizzarsi anche a mezzo internet quando un soggetto si attribuisce le generalità di un altro, inducendo in questo modo in errore gli utenti della rete. Punibile altresì la condotta di chi, come nel caso di specie, si crea un profilo falso su un social per ottenere dei vantaggi, che possono identificarsi anche con la sola rete di relazioni, al solo fine di soddisfare la propria vanità, in danno della persona offesa. Nel caso specifico, come richiede l'art. 494 c.p, la persona offesa è stata indotta in errore dall'imputato, che utilizzando le foto del figlio è riuscito ad adescarla e a intrattenere una relazione a distanza. Non è necessario, come ha precisato la giurisprudenza, che la finalità della condotta del reato, ossia procurare un vantaggio a se stessi o recare un danno ad altri, abbia natura economica o sia ingiusto. Il dolo deve essere finalizzato a indurre in errore la vittima e nel caso di specie è evidente il dolo specifico d'indurre in errore la giovane per ottenere dei benefici sessuali. Il danno verificatosi in capo alla vittima deve infine identificarsi con l'esasperazione a cui tale rapporto ha condotto la giovane, che ha minacciato addirittura il suicidio. Niente attenuanti generiche quindi per l'imputato, anche perché non sono emersi elementi che consentono al giudice di riconoscerle in favore dell'imputato, che viene condannato perciò alla pena base di due mesi di reclusioni, che salgono a tre per la continuazione, pena condizionale sospesa e condanna alle spese processuali. Leggi anche: - Il reato di sostituzione di persona - Può andare in galera chi crea un falso profilo su Facebook |
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