Data: 29/10/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Agevolazione prima casa under 36, i requisiti soggettivi

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Dall'Agenzia delle Entrate arriva un provvedimento con le istruzioni per beneficiare dell'agevolazione prima casa under 36, prevista dal Dl Sostegni bis. La circolare 12/E 2021 del 14 ottobre 2021 (in allegato) disciplina l'agevolazione destinata ai giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022. La misura riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. L'obiettivo è «favorire l'acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani». Per quanto riguarda l'indicatore ISEE, esso è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Si ricorda che la DSU5 è il documento che contiene dati anagrafici, patrimoniali e reddituali di un nucleo familiare. Il soggetto richiedente autodichiara le informazioni che non siano già acquisite dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

Agevolazione prima casa e Dsu

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La Dsu ha lo scopo di illustrare complessivamente la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, mentre l'ISEE presenta un indicatore numerico che è il risultato di tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica. L'attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Tuttavia in alcuni casi può essere considerato l'ISEE corrente. Quest'ultimo può essere richiesto se intervenga la sospensione, la riduzione o la perdita dell'attività lavorativa; l'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari; -una diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all'ISEE ordinario); una diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all'ISEE ordinario). In aggiunta serve che l'acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l'immobile è ubicato entro 18 mesi12 dall'acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all'estero, che abbia acquistato l'immobile come "prima casa" sul territorio italiano; dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni "prima casa", ovvero, in caso contrario, alieni l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I requisiti oggettivi

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I vantaggi dell'agevolazione «si estendono anche all'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale». Intanto è stabilita l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, viene riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Le agevolazioni riguardano anche i finanziamenti collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile poichè non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato. Per quanto riguarda i contratti preliminari di compravendita invece non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Tuttavia «in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell'articolo 77 del TUR». l beneficio si potrà accedere anche per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere al beneficio.

Bonus prima casa under 36, il codice tributo

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L’ultima novità del Bonus prima casa under 36, è il codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione dell'importo non fruito con le altre modalità previste. Ad istituirlo è l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021 (in allegato). La sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione Erario seguendo le istruzioni riportate nel documento di prassi. Dunque, la risoluzione precisa che per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalita? citate, e? istituito il seguente codice tributo:

“6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo e? esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” e? valorizzato con il periodo d’imposta in cui e? stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprieta?, nel formato “AAAA”.

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