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Data: 06/11/2021 11:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea
Caduta in condominio[Torna su]
Chi abita nel condominio deve conoscere lo stato dei luoghi ed evitare un eventuale ostacolo, per cui non può invocare la responsabilità del condominio per un'eventuale caduta. è quanto ha affermato la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2969 del 14 ottobre 2021. Il fattoUna condomina conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il proprio Condominio, poiché mentre percorreva il vialetto condominiale cadeva a causa di alcune mattonelle rialzate e della scarsa illuminazione. Il Condominio contestava la richiesta di risarcimento e chiamava in causa la compagnia assicurativa. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda perché non era stata provata la responsabilità del Condominio. La condomina proponeva appello. Caduta a causa di cattiva manutenzione del cortile[Torna su]
La danneggiata è ricorsa alla Corte d'Appello, spiegando di essere caduta a causa della cattiva manutenzione del cortile condominiale e della scarsa illuminazione dei luoghi. Ha inoltre, lamentato l'errata ricostruzione dei fatti, delle prove testimoniali e documentali, da parte del Tribunale di Milano. Nonostante ciò, la Corte respinge l'appello e condanna la condomina. Nella decisione il collegio, fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare alla sentenza n. 25243/2006. In tale sentenza, la Suprema Corte precisa che affinchè vi sia una responsabilità per cosa in custodia occorre, che il danno sia provocato da elementi esterni e che la cosa, costituisca la causa o la concausa del danno. Per quanto riguarda la prova, chi agisce per il riconoscimento del danno, deve provare oltre alla custodia del bene, il grado di insidiosità dello stesso bene, e l'evento lesivo. Laddove i danni dipendano da una cosa statica e inerte, è necessaria una prova particolarmente rigorosa e delicata del nesso causale, in quanto in tali casi "la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia" e la conseguente responsabilità del custode (così Cass. sentenza n. 15375/2011). Pertanto, in tali ipotesi è necessario effettuare ulteriori accertamenti "quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Le prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado, non hanno accertato la responsabilità del condominio nella determinazione dell'evento lesivo. Difatti, la testimone figlia della lesionata, si è limitata a riferire che nel punto in cui la madre era caduta "non vi erano lampade di illuminazione" e che la pavimentazione era "sconnessa a causa di alcune mattonelle sollevate". La teste, non ha neanche riferito le modalità con cui si sono svolti i fatti, né è stata in grado di precisare se la caduta fosse stata effettivamente provocata da mattonelle sollevate e non visibili. Le ulteriori affermazioni, secondo cui la pavimentazione era sconnessa, non ha neppure trovato conferma nelle fotografie relative allo stato dei luoghi, dalle quali invece si evince che la pavimentazione si presentava in un normale stato di manutenzione. L'affermazione della teste, secondo cui al momento dei fatti il vialetto non era illuminato, è stata smentita nella deposizione di un altro testimone, il quale ha riferito che "nel punto in cui è caduta l'attrice non vi sono lampade ma di fianco sì vi sono delle lampade a lampioncino alte circa un metro" e che "il vialetto è illuminato". Pertanto, l'eventuale anomalia della pavimentazione non avrebbe potuto assumere carattere insidioso, in quanto il vialetto è dotato di illuminazione artificiale. Evitare l'ostacolo con l'ordinaria diligenza[Torna su]
Inoltre l'attrice, che conosceva lo stato dei luoghi, abitando nel Condominio in questione, avrebbe potuto evitare un eventuale ostacolo, utilizzando l'ordinaria diligenza. Per tali motivi, deve ritenersi, come correttamente già affermato dal giudice di primo grado che l'evento lesivo sia stato cagionato dalla stessa appellante, che non ha adottato una condotta debitamente adeguata al contesto, procedendo con la dovuta attenzione. Di conseguenza, la Corte ha rigettato l'appello. Avv. Gianpaolo Aprea Vico Acitillo n.160-80127 Napoli email: info@avvocatoaprea.it cell. 3208345150 |
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