Data: 02/05/2007 - Autore: Studiolegalerezzonico.it
Puntuale ed esatta pronuncia del Tribunale di Milano � Sez. XIII � G.U. Consolandi � in tema di distacco del Condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Si legge nella motivazione della sentenza: "dalla CTU espletata si trae che non v'� stato squilibrio alcuno n� aggravio di spese, per cui il distacco deve ritenersi legittimo e in dipendenza di ci� illegittime le delibere che attribuiscono al Condominio spese di riscaldamento come se ancora usufruisse del servizio centralizzato. Non � contestato in effetti che sin dal 2002 il Condominio si fosse staccato, come da opere verificate in sede di perizia. Si tratta di un obbligo � quello di contribuire alle spese correnti di riscaldamento � che ha la sua fonte nel godimento del servizio, rispetto al quale ha relativa importanza la natura contrattuale o meno del regolamento, perch� anche questo non potrebbe stabilire la contribuzione ad un servizio non (pi�) goduto. Ad abundantiam si nota che, siccome la natura pattizia del regolamento � addotta quale eccezione dal condominio, a questi spetterebbe la prova di questa origine del regolamento, prova non raggiunta".
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