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Data: 30/10/2021 11:00:00 - Autore: Tullio FaccioliniGreen pass obbligatorio dal 15 ottobre[Torna su]
A partire dal 15 ottobre 2021, il green pass è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Il governo ha approvato due dpcm con le linee guida sui controlli del certificato. Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori del servizio privato. a) logico-fattuale; b) sistematico-normativo; c) onto-assiologico [2]. Il profilo fattuale[Torna su] Sotto il primo profilo, il green pass appare difficilmente giustificabile per due ragioni: se il vaccino evita il contagio, il green pass appare inutile poiché la garanzia è offerta dalla somministrazione e non certo dalla certificazione; se, invece, il vaccino non evita il contagio, il green pass è inutile dal momento che anche il titolare del green pass potrebbe essere veicolo di infezione come colui che ne fosse sprovvisto avendo entrambi la medesima carica virale [3].È, dunque, illogico ritenere il green pass legato alla diminuzione del contagio e talmente necessario da potersi pretendere una restrizione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Il profilo normativo[Torna su] Sotto il secondo profilo, posta la mancanza di una obbligatorietà generalizzata del vaccino anti Covid-19 sorge spontaneo chiedersi se l'utilizzo del green pass costituisca una forma di obbligo vaccinale di fatto [4].
L'obbligo introdotto tramite il green pass è un modo per indurre la popolazione a vaccinarsi senza le cautele giuridiche opportune che sono necessarie in uno Stato di diritto, specialmente alla luce del principio personalistico che informa l'intera Carta costituzionale. L'articolo 32 della Carta fondamentale, infatti, stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", chiarendo in modo inequivoco, che soltanto per legge dello Stato si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio alla popolazione. Il profilo assiologico[Torna su] Sotto il terzo profilo, occorre chiedersi se si possono privare dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti alcuni soggetti per tutelare quelli di altri. Santoro Passarelli, evidenziando il ruolo centrale del principio personalistico che informa la Costituzione, ha chiarito che la Costituzione contiene un lungo elenco di libertà, che non possono essere tolte alla persona e sono inviolabili da parte dello stesso Stato [6].Per quanto la stessa Costituzione consenta delle limitazioni, non ammette anche le eventuali soppressioni, come pare fare l'introduzione del Green pass che esclude dalle attività lavorative o ricreative chi è sprovvisto di una copertura vaccinale, in un contesto normativo che non prevede l'obbligo vaccinale anti Covid-19 come misura generalizzata di salvaguardia della pubblica incolumità. Le misure anti-pandemiche, per quanto emergenziali o eccezionali, devono essere sempre incorniciate all'interno della struttura dello Stato di diritto, per evitare di essere essenzialmente anti-giuridiche [7]. Note bibliografiche [1] Carlo Blengino, Tecnologie di sorveglianza e contenimento della pandemia, in "Questionegiustizia", 2/2020, p. 2 [2] A. R. Vitale, Del green pass, delle reazioni avverse ai vaccini e di altre cianfrusaglie pandemiche come problemi biogiuridici: elementi per una riflessione, Giustizia Insieme, 15 settembre 2021, disponibile all'indirizzo https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1939-del-green-pass-delle-reazioni-avverse-ai-vaccini-e-di-altre-cianfrusaglie-pandemiche-come-problemi-biogiuridici-elementi-per-una-riflessione-di-aldo-rocco-vitale-2?hitcount=0 [3] Ibidem [4] Ibidem [5] Corte Costituzionale, sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018. Si veda https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=35616 [6] F. Santoro Passarelli, Libertà e Stato, in Iustitia, 3/1957, p. 209 e ss. [7] Tribunale di Reggio Emilia, sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021. Si veda http://agam-mi.it/dpcm-illegittimi-la-sentenza-n-54-del-27-1-2021-del-tribunale-di-reggio-emilia-alcune-riflessioni/ |
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